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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2020 – Laudamotion GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-189/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Laudamotion GmbH

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 1 , in particolare l’articolo 25, l’articolo 17, paragrafo 3 e l’articolo 19, eventualmente anche alla luce dell’articolo 67, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un controllo del carattere abusivo degli accordi attributivi di competenza internazionali in forza della direttiva 93/13/CEE 2 e rispettivamente delle corrispondenti disposizioni nazionali di attuazione.

Se l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultimo capoverso, del regolamento (UE) n. 1215/2012 («salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro») debba essere interpretato nel senso che esso rende possibile un controllo del carattere abusivo – anche al di là del settore del diritto armonizzato – in base al diritto nazionale dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza.

In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se le disposizioni nazionali di attuazione applicabili ai fini di un controllo del carattere abusivo in conformità della direttiva 93/13/CEE siano determinate in base alla legge dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza oppure in base alla lex causae dello Stato membro del giudice adito.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).