Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Rădăuţi (Romania) il 3 dicembre 2018 – OF / PG

(Causa C-759/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Rădăuţi

Parti

Ricorrente: OF

Convenuta: PG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 1 debba essere interpretato nel senso che la mancata deduzione, da parte della convenuta, dell’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su una causa avente ad oggetto un «divorzio con minorenne» equivale ad un suo consenso tacito a che la causa venga decisa dal giudice adito dal ricorrente, qualora le parti abbiano la loro residenza abituale in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia) e la domanda di divorzio sia stata presentata dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato di cui le parti hanno la cittadinanza.

Se l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 debbano essere interpretati nel senso che il giudice deve o può sollevare d’ufficio l’eccezione di incompetenza internazionale dei giudici rumeni a pronunciarsi su un «divorzio con minorenne», in mancanza di un accordo delle parti residenti in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia) sulla scelta del giudice competente (con conseguente rigetto della domanda in quanto non rientra nella competenza dei giudici rumeni), con priorità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 915, paragrafo 2 del Codul del procedură civilă (codice di procedura civile), secondo le quali può essere sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale esclusiva della Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi) [con la conseguenza che la competenza a pronunciarsi sulla causa viene declinata in favore della Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania) e che la causa viene decisa nel merito], soprattutto perché tali articoli sono meno favorevoli rispetto alla disposizione dell’ordinamento interno [articolo 915, paragrafo 2 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile)].

Se l’espressione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/2003, vale a dire che «la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata [...] in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite», debba essere interpretata nel senso che qualora le parti, che risiedono abitualmente in un altro Stato membro [dell’Unione europea] (nel caso di specie, l’Italia), scelgano come giudice competente a statuire su una domanda di divorzio un giudice dello Stato di cui hanno la cittadinanza [la Judecătoria Rădăuţi (Tribunale di primo grado di Rădăuţi)], quest’ultimo diventa automaticamente competente a pronunciarsi sui capi della domanda relativi «all’esercizio della potestà genitoriale, al domicilio del minore ed alla determinazione del contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore».

4)    Se la nozione di «responsabilità genitoriale» di cui all’articolo 2, punto 7 e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003, debba essere interpretata nel senso che comprende anche le nozioni di «potestà genitoriale», prevista dall’articolo 483 del Codul civil (codice civile), «domicilio del minore», disciplinata dall’articolo 400 del Codul civil (codice civile), e «contributo dei genitori alle spese relative alla crescita e all’educazione del minore», disciplinata dall’articolo 402 del Codul civil (codice civile).

____________

1 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).