Language of document : ECLI:EU:F:2011:196

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

15 dicembre 2011

Causa F‑9/11

Verónica Sabbag Afota

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Promozione – Esercizio di promozione 2010 – Mancanza del rapporto informativo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Sabbag Afota, funzionario del Consiglio, chiede al Tribunale di annullare il suo rapporto informativo redatto per il periodo 1° gennaio 2008‑30 giugno 2009, nonché la decisione del Consiglio di non promuoverla per l’esercizio di promozione 2010.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione priva di natura confermativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità –Considerazione dei rapporti informativi – Fascicolo personale incompleto – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

4.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione del livello della responsabilità esercitate e delle competenze linguistiche – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposto

(Statuto dei funzionari, artt. 25, n. 2, 45 e 90, n. 2)

1.      Dagli artt. 90 e 91 dello Statuto discende che il ricorso di una persona cui lo Statuto si applica, avente ad oggetto vuoi una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina vuoi la mancata adozione, da parte di tale autorità, di una misura imposta dallo Statuto, è ricevibile soltanto se l’interessato ha precedentemente presentato reclamo all’autorità che ha il potere di nomina e se tale reclamo è stato oggetto, almeno parzialmente, di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

Il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono quindi entrambi parti integranti di una procedura complessa e costituiscono unicamente una condizione preliminare per agire in giudizio. Di conseguenza, il ricorso, anche se formalmente diretto contro il rigetto del reclamo, ha l’effetto di investire il giudice dell’atto che arreca pregiudizio contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo il caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato. Infatti, una decisione esplicita di rigetto del reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o addirittura lo considera come un atto lesivo che si sostituisce a questo.

(v. punti 24 e 25)

Riferimento:

Corte: 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione (punto 9); 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento (punti 7 e 8)

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2002, cause riunite T‑338/00 e T‑376/00, Morello/Commissione (punto 35); 10 giugno 2004, causa T‑258/01, Eveillard/Commissione (punto 31); 14 ottobre 2004, causa T‑389/02, Sandini/Corte di giustizia (punto 49); 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (punti 63‑66); 25 ottobre 2006, causa T‑281/04, Staboli/Commissione (punto 26)

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (punti 50‑59 e 64); 21 settembre 2011, causa T‑325/09 P, Adjemian e a./Commissione (punto 32)

2.      Il rapporto informativo costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogni volta che la carriera di un dipendente è presa in considerazione in vista dell’adozione di una decisione riguardante la sua promozione.

Ne consegue che una procedura di promozione è viziata da irregolarità qualora l’autorità che ha il potere di nomina non abbia potuto procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati per il motivo che i rapporti informativi di uno o più di loro sono stati redatti, per colpa dell’amministrazione, con notevole ritardo.

Una siffatta irregolarità, tuttavia, non dà luogo ad una sanzione nel caso in cui la mancanza di rapporto informativo possa essere compensata dall’esistenza di altre informazioni sui meriti del funzionario. Inoltre, per annullare le promozioni, non basta che il fascicolo di un candidato sia irregolare e incompleto, bisogna inoltre che sia provato che tale circostanza abbia potuto avere un’influenza decisiva sulla procedura di promozione.

(v. punti 42-44)

Riferimento:

Corte: 18 dicembre 1980, cause riunite 156/79 et 51/80, Gratreau/Commissione (punti 22 e 24)

Tribunale di primo grado: 19 settembre 1996, causa T‑386/94, Allo/Commissione (punto 38); Morello/Commissione, cit. (punto 84, e giurisprudenza ivi citata); 8 marzo 2006, causa T‑289/04, Lantzoni/Corte di giustizia (punto 62)

3.      Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, per concedere una promozione, l’autorità che ha il potere di nomina tiene conto, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello delle responsabilità esercitate. È alla luce di questi tre elementi che l’autorità che ha il potere di nomina deve procedere allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili. Tuttavia, in subordine, la detta autorità, in caso di parità di merito tra i funzionari promuovibili, sulla base dei tre elementi espressamente menzionati all’art. 45, n. 1, dello Statuto, può prendere in considerazione altri elementi, quali l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio.

Tuttavia, l’ampio potere discrezionale così riconosciuto all’amministrazione è limitato dalla necessità di procedere all’esame comparativo delle candidature con cura e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento. In pratica, tale esame dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti d’informazione e di elementi informativi comparabili.

(v. punti 53, 55 e 60)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (punto 53, e giursprudenza ivi citata)

Tribunale della funzione pubblica: 7 novembre 2007, causa F‑57/06, Hinderyckx/Consiglio (punto 45); 5 maggio 2010, causa F‑53/08, Bouillez e a./Consiglio (punto 50)

4.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati ad una promozione, di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi alla questione se, in considerazione degli elementi a disposizione dell’amministrazione ai fini della sua valutazione, quest’ultima abbia rispettato determinati limiti incensurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punto 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Casini/Commissione, cit. (punto 52, e giurisprudenza ivi citata)

5.      Per quanto riguarda il criterio del livello delle responsabilità esercitate, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, tale livello non può essere determinato innanzitutto dall’importanza dei compiti direttivi svolti, poiché un funzionario può ricoprire responsabilità di livello elevato senza dirigere numerosi subordinati e, viceversa, un funzionario può dirigere numerosi subordinati senza avere responsabilità particolarmente elevate.

Analogamente, per quanto riguarda il criterio delle competenze linguistiche, anche se un funzionario sottolinea di conoscere più lingue di lavoro, nondimeno, come risulta dalla formulazione stessa dell’art. 45 dello Statuto, è l’utilizzazione delle lingue, non la loro conoscenza, che va presa in considerazione ai fini dello scrutinio per merito comparativo.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 16 dicembre 2010, causa T‑175/09 P, Consiglio/Stols (punto 48)

6.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei funzionari non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un funzionario non promosso e si presuppone che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione oggetto del reclamo. Inoltre, il carattere sufficiente della motivazione dev’essere valutato alla luce degli elementi essenziali delle argomentazioni a cui l’istituzione risponde.

Al riguardo, purché un principio di motivazione sia stato fornito dall’autorità che ha il potere di nomina, precisazioni ulteriori possono essere apportate in corso di causa.

(v. punti 62, 63 e 65)

Riferimento:

Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (punto 13)

Tribunale di primo grado: 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti (punto 42); 4 luglio 2007, causa T‑502/04, Lopparelli/Commissione (punto 77)

Tribunale della funzione pubblica: Hinderyckx/Consiglio, cit. (punto 32)