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Ricorso proposto l'8 dicembre 2009 - Papathanasiou / UAMI

(Causa F-99/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Oggetto e descrizione della controversia

Da un lato, dichiarare la nullità della clausola del contratto della ricorrente che prevede lo scioglimento automatico del contratto di lavoro nel caso in cui la ricorrente non venga selezionata a seguito di un concorso esterno previsto per l'UAMI, dall'altro, dichiarare che i concorsi UAMI/AD/01/07, UAMI/AD/02/07, UAMI/AST/01/07, UAMI/AST/02/07, non hanno alcuna incidenza sul contratto della ricorrente. Infine, una domanda di risarcimento danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare le decisioni dell'UAMI contenute nella lettera di quest'ultimo del 12 marzo 2009, con le quali è stabilito il termine del rapporto di lavoro della ricorrente con l'applicazione di un preavviso di risoluzione di 8 mesi, a decorrere dal 16 marzo 2009, e accertare il proseguimento del rapporto di lavoro, non risolto, tra la ricorrente e l'UAMI. Qualora il Tribunale lo ritenga necessario, la ricorrente chiede altresì l'annullamento degli ulteriori atti, da lei considerati non autonomi, di cui alle altre lettere dell'UAMI del 3 agosto 2009 (sospensione del termine per 3 mesi) e del 9 ottobre 2009 (rigetto del reclamo).

Annullare o dichiarare la nullità della clausola di risoluzione di cui all'art. 5 del contratto di lavoro della ricorrente con l'UAMI; in subordine,

    dichiarare che anche in futuro lo scioglimento del contratto di lavoro della ricorrente non potrà essere fondato sulla clausola di risoluzione in esso contenuta;

    in ulteriore subordine, accertare che in ogni caso i concorsi indicati nella lettera dell'UAMI del 12 marzo 2009 non potevano far scaturire effetti negativi dalla clausola di risoluzione.

Condannare l'UAMI a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal giudice in via equitativa, per i danni morali e immateriali da lei subiti per le dichiarazioni di cui al punto 1. della domanda.

Nel caso in cui, nel momento in cui interviene la decisione del Tribunale, l'effettiva attività lavorativa della ricorrente e/o il pagamento degli importi ad essa dovuti dall'UAMI, malgrado il proseguimento di un rapporto di lavoro, siano venuti meno a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI:

    condannare l'UAMI - previo accertamento dell'obbligo di quest'ultimo di mantenere alle sue dipendenze la ricorrente, alle medesime condizioni e a reintegrarla nel servizio - a risarcire integralmente la ricorrente dei danni materiali da essa subiti, in particolare pagandole tutte le eventuali spettanze arretrate e tutti gli ulteriori costi da lei sopportati a causa del comportamento illegittimo dell'UAMI (deducendo le indennità di disoccupazione percepite).

    In subordine, nel caso in cui per motivi di diritto o di fatto nel caso di specie non avvenga una reintegrazione della ricorrente nel servizio e/o un proseguimento del rapporto di lavoro alle medesime condizioni, condannare l'UAMI a risarcire la ricorrente del danno materiale da lei subito a causa dell'illegittima interruzione della sua attività lavorativa, per un importo pari alla differenza tra la sua concreta aspettativa di reddito nell'arco della vita e il reddito che la ricorrente avrebbe percepito se il contratto fosse stato mantenuto, considerati i diritti a pensione ed ulteriori prestazioni.

Condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

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