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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 27 marzo 2020 – AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš» /Valsts dzelzceļa administrācija

(Causa C-144/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrenti: AS «LatRailNet», VAS «Latvijas dzelzceļš»

Convenuta: Valsts dzelzceļa administrācija

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2012/34 1 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce all’organismo di regolamentazione la facoltà di adottare di propria iniziativa una decisione mediante la quale si impone all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva di introdurre, in disposizioni relative al calcolo dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura (sistema di imposizione dei canoni), determinate modifiche che non riguardano una discriminazione nei confronti dei richiedenti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’organismo di regolamentazione sia legittimato a stabilire, con tale decisione, le condizioni che dette modifiche devono prevedere, ad esempio imponendo l’obbligo di escludere dai criteri di determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura le spese precedentemente programmate coperte dal bilancio statale o dai bilanci degli enti locali che i vettori di passeggeri non possono coprire con le entrate derivanti dal trasporto.

Se l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo imposto agli Stati membri in detto paragrafo di garantire una competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, fissando maggiorazioni applicabili ai canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, riguardi anche la determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura nei segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza, ad esempio per il fatto che, nel segmento di mercato di cui trattasi, il trasporto viene effettuato da un solo operatore ferroviario al quale è stato concesso il diritto esclusivo di cui all’articolo 2, lettera f), del regolamento n. 1370/20072 per realizzare trasporti in tale segmento di mercato.

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1 Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).

2 Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).