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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 novembre 2020 – JR / Austrian Airlines AG

(Causa C-589/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: JR

Resistente in primo grado e in appello: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 1 , debba essere interpretato nel senso che la nozione di «evento[incidente]» ai sensi della disposizione medesima ricomprenda la fattispecie in cui un passeggero, al momento dello sbarco, cada – senza apparente motivo – sull’ultimo terzo della scaletta mobile, riportando lesioni personali, ove tali lesioni non siano state causate da un oggetto utilizzato per il servizio ai passeggeri ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre 2019, C-532/18 2 , e la scaletta non presenti alcun difetto strutturale, né sia, in particolare, sdrucciolevole.

Se l’articolo 20 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, debba essere interpretato nel senso l’eventuale responsabilità del vettore aereo resti completamente esclusa, qualora ricorrano circostanze come quelle descritte al punto 1 e il passeggero non si sia sorretto al corrimano della scaletta al momento della caduta.

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1 2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).

2 ECLI:EU:C:2019:1127.