Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

6 marzo 2008

Causa F‑55/07

Giuseppe Tiralongo

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Ex agente temporaneo – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Mancato rinnovo di contratto a tempo determinato – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Tiralongo chiede, in particolare, la condanna della Commissione al risarcimento del danno da lui lamentato derivante da una serie di comportamenti illeciti di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile nell’ambito del rinnovo del suo contratto.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione alla luce delle norme in vigore al momento della presentazione del ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funziona pubblica, art. 76)

2.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Se è vero che la disposizione enunciata all’art. 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale il Tribunale può, con ordinanza, respingere un ricorso che appare manifestamente destinato al rigetto, è una norma di procedura che si applica, in quanto tale, fin dalla data di entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto quanto alle disposizioni sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, ritenere un ricorso manifestamente irricevibile e che possono essere solo quelle vigenti alla data di presentazione del ricorso.

(v. punto 26)

2.      Il funzionario che ha omesso di presentare, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento di un atto che egli afferma gli arrechi pregiudizio non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, indipendentemente dal carattere materiale o morale del detto danno, ovviare a tale omissione e procurarsi così nuovi termini di ricorso.

(v. punti 31, 33, 40 e 41)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 24 gennaio 1991, causa T‑27/90, Latham/Commissione (Racc. pag. II‑35, punto 38); 13 luglio 1993, causa T‑20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II‑799, punto 46), e 28 giugno 2005, causa T‑147/04, Ross/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑771, punto 48)