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Ricorso presentato il 13 ottobre 2018 – Commissione europea contro Repubblica italiana

(Causa C-644/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea, rappresentanti: G. Gattinara e K. Petersen, agenti

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia constatare che,

1) avendo superato in maniera sistematica e continuata i valori di concentrazione di PM10, superamento che è tuttora in corso,

a) quanto ai limiti giornalieri

a partire dal 2008 nelle seguenti zone: IT1212 (zona Valle del Sacco); IT1215 (agglomerato di Roma); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – area Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); zona IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte Pianura); zona IT0120 (Piemonte Collina);

a partire dal 2009 nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 - provincia del Veneto);

nella zona IT0907 (zona di Prato Pistoia) dal 2008 fino al 2013 e, di nuovo, a partire dal 2015; nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (Torino agglomerato) dal 2008 fino al 2012 e, di nuovo, a partire dal 2014; nelle zone IT1008 (zona della conca ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare beneventana), dal 2008 al 2009 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1613 (Puglia – zona industriale), nel 2008 e, di nuovo, a partire dal 2011; nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo), dal 2008 al 2012, nel 2014 e a partire dal 2016 e

b) quanto ai limiti annuali nelle zone:

IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 e senza interruzione sino almeno al 2016; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato Venezia-Treviso) nel 2009, nel 2011 e a partire dal 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), nel 2011, nel 2012 e a partire dal 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura B) dal 2008 fino al 2013 e a partire dal 2015; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012 e a partire dal 2015, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE, e

2) che, non avendo adottato a partire dall’11 giugno 2010 misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM10 nelle zone indicate al punto 1 delle presenti conclusioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 23, par. 1, della direttiva 2008/50/CE, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, parte A di tale direttiva e, in particolare, all’obbligo di cui al secondo comma dell’art. 23, par. 1, della direttiva, di far sì che il periodo di superamento dei valori limite in essa indicati sia il più breve possibile, e

3) che la Corte voglia condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo del proprio ricorso, la Commissione ritiene che i dati ottenuti sulla concentrazione di PM10 nell’aria dimostrino l’esistenza di una violazione sistematica e continuata del combinato disposto dell’art. 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (in GUUE 2015 L 50 p. 1). Secondo tale combinato disposto, il livello di concentrazione di dette sostanze non può superare determinati limiti, giornalieri ed annuali. In alcune zone, detti limiti sono stati violati senza alcuna interruzione per più di dieci anni.

Con il secondo motivo del ricorso, la Commissione considera che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 23, par. 1, della direttiva, da solo e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della direttiva 2008/50/CE. Infatti, in primo luogo, i piani per la qualità dell’aria, adottati in seguito al superamento dei valori limite di concentrazione di PM10, non permettono né di conseguire detti valori limite, né di limitare il loro superamento al periodo il più breve possibile. In secondo luogo, molto di questi piani sono privi delle informazioni richieste al punto A, dell’allegato XV, della direttiva, informazioni la cui indicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 23, par. 1, terzo comma di questa.

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