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Ricorso proposto il 12 ottobre 2018 – Commissione europea / Romania

(Causa C-638/18)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, K. Petersen, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, nel 2007, i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10 e non avendo rispettato sistematicamente e costantemente, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, i valori limite annuali per le concentrazioni di PM10, nella zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI della direttiva 2008/50/CE1 ;

dichiarare che, per quanto riguarda la zona RO32101 Bucarest, la Romania è venuta meno, dall’11 giugno 2010, agli obblighi previsti all’articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della direttiva 2008/50/CE, in particolare l’obbligo previsto al secondo comma di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite di PM10 sia il più breve possibile;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A partire dal 2007, nella zona RO32101 Bucarest sono stati sistematicamente e costantemente superati i valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10. Inoltre, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, nella medesima zona sono stati superati i valori limite annuali per le concentrazioni di PM10. Tali superamenti sono sufficienti per dichiarare la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, in combinato disposto con quelle di cui all’allegato XI della medesima direttiva.

Nonostante tali superamenti, la Romania non ha predisposto piani per la qualità dell’aria che rispettino le disposizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, in particolare l’obbligo di adottare misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite di PM10 sia il più breve possibile. Tale violazione risulta dal periodo prolungato durante il quale sono stati registrati i superamenti, dai lunghi termini previsti per la cessazione dei superamenti, dall’assenza di alcuni elementi previsti nell’allegato XV, sezione A, della direttiva, dal fatto che i piani non affrontano tutte le cause principali del superamento dei valori limite e non prevedono neppure misure obbligatorie sufficienti per assicurare il rispetto dei valori limite.

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1 GU 2008 L 152, pag. 1.