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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrazhen sad Vidin (Bulgaria) il 17 ottobre 2018 – Korporativna targovska banka AD in fallimento/Elit Petrol AD

(Causa C-647/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad Vidin

Parti

Ricorrente: Korporativna targovska banka AD in fallimento

Resistente: Elit Petrol AD

Questioni pregiudiziali

i) Se il principio dello «Stato di diritto» tutelato dall’articolo 2 TUE debba essere interpretato nel senso che, nell’emanare disposizioni di legge in uno Stato membro, il legislatore nazionale sia tenuto a orientarsi ai principi e ai criteri giuridici che caratterizzano lo «Stato di diritto» come sviluppati e indicati nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio dell’11 marzo 2014 dal titolo «Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto».

ii) Se il principio dello «Stato di diritto», sancito nell’articolo 2 TUE, e i relativi principi fondamentali – legalità, certezza del diritto, controllo giurisdizionale indipendente ed effettivo, anche in considerazione del rispetto dei diritti fondamentali e dell’uguaglianza dinanzi alla legge – debbano essere interpretati nel senso che ostino all’emanazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali dello Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastoyatelnost (legge recante modifica e integrazione alla legge sul fallimento bancario; in prosieguo: lo «ZIDZBN»), che disciplina, in via straordinaria, ex novo i rapporti sociali collegati all’iscrizione nei registri pubblici di diritti di garanzia a favore di uno specifico soggetto di diritto privato. In termini concreti, la disposizione nazionale dichiara nulle, con effetto retroattivo, le cancellazioni, iscritte nei registri, dei diritti di garanzia costituiti a favore della insolvente KTB AD e crea una situazione di incertezza giuridica laddove stabilisce che l’insolvente KTB AD può opporre ex lege a terzi i diritti di garanzia considerati come cancellati benché le obbligazioni in relazione alle quali essi erano stati costituiti siano state adempiute.

iii) Questo giudice a quo necessita di un’interpretazione relativamente alla questione se esso possa fondarsi direttamente sull’articolo 2 TUE e darvi diretta applicazione laddove accerti che le modalità con cui la disposizione nazionale di cui all’articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN disciplina retroattivamente ex novo gli effetti giuridici delle iscrizioni di diritti di garanzia nei registri pubblici a favore della insolvente KTB AD, violi il principio dello «Stato di diritto» e i relativi principi fondamentali richiamati supra.

iv) Quali siano i criteri e le condizioni che il giudice nazionale è tenuto ad applicare nel verificare se il principio dello «Stato di diritto», sancito dall’articolo 2 TUE, ammetta l’emanazione di una disposizione nazionale come quella di cui all’articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZBN.

v) Se l’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, secondo cui l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni nazionali che creino incertezza negli scambi di diritto civile e commerciale o pregiudichino l’esito di controversie pendenti.

i)     Questo giudice a quo chiede se le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 2, lettera h), e 8 del regolamento (UE) 2015/848 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con l’articolo 2 TUE, possano essere interpretate in modo sistematica congiuntamente ai diritti fondamentali sanciti dagli articoli 17 paragrafo 1, 20, e 47, secondo comma, della Carta.

ii) Ove le suddette disposizioni del diritto dell’Unione debbano essere interpretate in combinato disposto con i diritti sanciti dalla Carta, se sia ammissibile l’applicazione di tali diritti in uno Stato membro nell’ambito di una procedura di insolvenza e se la tutela garantita dai diritti medesima debba essere interpretata nel senso che osti a una disposizione di diritto nazionale che disciplini in via straordinaria, ex novo e con effetti retroattivi, i rapporti sociali a favore di un creditore concorsuale specificamente indicato dal legislatore.

iii) Se, in caso di interpretazione in combinato disposto con i diritti sanciti dagli articoli 17, paragrafo 1, 20, e 47, secondo comma, della Carta, gli articoli 7, paragrafo 2, lettera h), e 8 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, ostino all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale con cui le cancellazioni, iscritte nei registri, dei diritti di garanzia della KTB AD siano retroattivamente dichiarate nulle e i diritti di garanzia costituiti a favore dell’insolvente KTB AD così «ripristinati» siano dichiarati efficaci ex lege nei confronti di terzi, violando in tal modo i diritti degli altri creditori e modificando l’ordine con cui i crediti sono soddisfatti nell’ambito della procedura di insolvenza.

iv) Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con i diritti sanciti dagli articoli 17, paragrafo 1, 20, e 47, secondo comma, della Carta possa essere interpretato nel senso che osti all’ammissione con riserva in una procedura di insolvenza dei crediti vantati da un creditore specificamente indicato dal legislatore (la KTB AD), laddove, all’atto dell’insinuazione, i crediti di detto creditore fossero integralmente estinti per compensazione e l’impugnazione di quest’ultima sia oggetto di controversie tuttora pendenti. Qualora la condizione cui il creditore subordini l’insinuazione al passivo dei propri crediti consista nella dichiarazione da parte del giudice nazionale dell’inefficacia delle compensazioni da cui sia derivata l’estinzione dei crediti, se il diritto ad un equo processo, ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, ammetta una disposizione di diritto nazionale che modifichi, con effetti retroattivi, i presupposti per una valida compensazione, pregiudicando in tal modo l’esito delle controversie pendenti sull’impugnazione della compensazione e sull’ammissione del credito nella procedura di insolvenza.

v) Questo giudice a quo chiede se esso possa fondarsi direttamente sulle disposizioni di cui agli articoli 7, paragrafo 2, lettera h), e 8, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, in combinato disposto con gli articoli 17, paragrafo 1, 20, e 47, secondo comma, della Carta, e se possa dar loro diretta applicazione laddove dovesse accertare che le disposizioni di diritto nazionale su cui si fonda l’ammissione con riserva del credito della KTB AD e/o che comportano l’avveramento della condizione cui è subordinata l’insinuazione del credito, contrastino con le disposizioni del diritto dell’Unione.

Se l’articolo 77 della direttiva 2014/59/UE 2 debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una legge nazionale che modifichi, con effetti retroattivi, i presupposti per la compensazione di crediti e obbligazioni reciproche con un ente creditizio oggetto di una procedura di risanamento o di liquidazione, pregiudicando in tal modo l’esito delle controversie pendenti relative all’impugnazione delle compensazioni fatte valere nei confronti dell’ente medesimo.

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1     GU 2015, L 141, pag. 19.

2     Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU  2014, L 173, pag. 190).