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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Polonia) l’11 ottobre 2018 – Procedimento penale a carico di JI

(Causa C-634/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Słupsku

Imputato nella causa principale

JI

Questioni pregiudiziali

Se una norma del diritto dell’Unione, come quella prevista dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti 1 , possa essere interpretata nel senso che essa non osta a che la nozione di «ingente quantitativo di stupefacenti» sia interpretata caso per caso dal giudice nazionale secondo la sua valutazione discrezionale e che una siffatta valutazione non richieda l’applicazione di alcun criterio oggettivo e, in particolare, non richieda che venga accertato che l’autore del reato detenesse gli stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione quadro, vale a dire la produzione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la mediazione, la consegna a qualsiasi condizione.

Se gli strumenti di tutela giurisdizionale finalizzati a garantire l’efficacia e l’efficienza delle norme del diritto dell’Unione contenute nella decisione quadro 2004/757/GAI e, in particolare, nella norma dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione quadro, siano sufficienti a garantire ai cittadini polacchi un’efficace tutela derivante dalle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, posto che la legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza non contiene una formulazione precisa della nozione di ingente quantitativo di stupefacenti, lasciando tale nozione all’interpretazione dei collegi giudicanti che decidono i singoli casi nell’ambito del cosiddetto potere discrezionale del giudice.

Se la norma del diritto interno di cui all’articolo 62, comma 2, della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza) sia compatibile con il diritto dell’Unione ed in particolare [con la norma] dettata dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI e, in caso di risposta affermativa, se l’interpretazione della nozione di ingente quantitativo di sostanze psicotrope e stupefacenti, adottata dai tribunali nazionali polacchi, non contrasti con la norma del diritto dell’Unione in base alla quale è assoggettato ad una responsabilità penale più grave colui che commette il reato di detenzione di grandi quantitativi di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757/GAI.

Se l’articolo 62, comma 2 della ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (legge polacca sulla prevenzione della tossicodipendenza), che prevede una responsabilità penale più grave per la detenzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in quantitativi ingenti, così come tale ultima nozione viene intesa dai giudici nazionali polacchi, non contrasti con il principio di uguaglianza e non discriminazione (articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE).

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1 GU L 335, pag. 8.