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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 1° ottobre 2019 –Procedimento penale a carico di HP

(Causa C-724/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nella causa principale

HP

Questioni pregiudiziali

Se sia compatibile con l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 1 nonché con il principio di equivalenza una disposizione nazionale [l’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, del Zakon za Evropeyskata zapoved za razsledvane (legge sull’ordine europeo di indagine penale)] secondo cui, nella fase istruttoria del procedimento penale, il pubblico ministero costituisce l’autorità competente per l’emissione di un ordine europeo di indagine penale riguardante la trasmissione di dati relativi al traffico e all’ubicazione relativi al traffico di telecomunicazioni, mentre, in casi analoghi a livello nazionale, l’autorità competente al riguardo è il giudice.

Se il riconoscimento di tale ordine europeo di indagine penale da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione (pubblico ministero o giudice inquirente) sostituisca il provvedimento giudiziario necessario ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione.

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1 Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).