Language of document : ECLI:EU:F:2011:45

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

14 aprile 2011

Causa F‑82/08

Nicole Clarke e altri

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Art. 8 del RAA – Clausola che pone fine al contratto nel caso in cui l’agente non sia iscritto nell’elenco di riserva di un concorso – Concorsi generali UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07 – Atto lesivo – Principio della buona fede nell’esecuzione dei contratti – Dovere di sollecitudine – Principio di buona amministrazione – Requisiti linguistici – Incompetenza dell’EPSO – Direttiva 1999/70/CE – Lavoro a tempo determinato»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale le sig.re Clarke, Papathanasiou e Periañez-González, agenti temporanei dell’UAMI, chiedono in particolare, da una parte, l’annullamento delle decisioni dell’UAMI del 7 marzo 2008, recanti rigetto delle loro domande dirette, in sostanza, all’eliminazione della clausola di risoluzione contenuta nel loro contratto di lavoro, comportante l’obbligo di partecipazione con esito positivo ad un concorso generale, e all’ottenimento di una dichiarazione dell’UAMI secondo la quale il loro contratto di lavoro a tempo indeterminato sia mantenuto e, dall’altra, la condanna dell’UAMI a versare un importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: La decisione del direttore del dipartimento delle risorse umane dell’UAMI, del 19 dicembre 2007, e le decisioni dell’UAMI, del 7 marzo 2008, recanti rigetto delle rispettive domande delle ricorrenti dirette ad ottenere che la clausola di risoluzione contenuta nel loro contratto di agente temporaneo non sia applicata relativamente ai concorsi UAMI/AD/02/07 e UAMI/AST/02/07, sono annullate. L’UAMI è condannato a versare a ciascuna delle ricorrenti la somma di EUR 2 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle delle ricorrenti.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso diretto contro una decisione di non ammissione alle prove di un concorso – Possibilità di invocare l’irregolarità del bando di concorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Presupposti per la ricevibilità – Esame rispetto ai presupposti previsti dallo Statuto

(Art. 230, quarto comma, CE; art. 263, quarto comma, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Nozione – Clausola di un contratto di agente temporaneo che subordina il mantenimento del rapporto di lavoro all’iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

4.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Attribuzione delle stesse funzioni ai posti permanenti e ai posti temporanei – Ammissibilità

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, lett. a), e b)]

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Modifica di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e inserimento di una clausola di risoluzione in caso di non iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso generale – Modifica da interpretare come il rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Direttiva 1999/70, allegato, clausola 3, punto 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. a), e 8, primo comma]

6.      Funzionari – Agenti temporanei – Contratti a tempo indeterminato contenenti una clausola di risoluzione applicabile unicamente in caso di non iscrizione in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale – Bando di concorso che prevede un numero di posti da coprire nettamente più basso del numero dei detti contratti – Inapplicabilità della clausola

7.      Funzionari – Concorso – Requisiti per l’ammissione – Parità di trattamento – Requisito di conoscenze linguistiche specifiche – Ammissibilità

8.      Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità – Potere discrezionale dell’autorità che ha il potere di nomina – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 27, primo comma)

9.      Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari – Ruolo dell’EPSO – Assistenza alla commissione giudicatrice – Ruolo subordinato rispetto a quello della commissione giudicatrice – Funzioni di selezione del personale – Insussistenza

1.      Tanto il reclamo amministrativo previo quanto il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, devono essere diretti contro un atto che arreca pregiudizio produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in maniera rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo.

Per quanto riguarda i bandi di concorso, alla luce della natura particolare della procedura di assunzione, che è un’operazione amministrativa complessa composta di una serie di decisioni strettamente connesse tra loro, un ricorrente ha il diritto di far valere irregolarità avvenute durante lo svolgimento del concorso, comprese quelle la cui origine possa risalire al testo stesso del bando di concorso, in occasione di un ricorso diretto contro una decisione individuale successiva, come una decisione di non ammissione alle prove. Un bando di concorso può altresì, in via eccezionale, essere oggetto di un ricorso di annullamento qualora, imponendo condizioni che escludono la candidatura del ricorrente, costituisca una decisione che gli arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

(v. punti 74 e 79)

Riferimento:

Corte: 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (punto 15), e 11 agosto 1995, causa C‑448/93 P, Commissione/Noonan (punti 17‑19)

Tribunale di primo grado: 16 settembre 1993, causa T‑60/92, Noonan/Commissione (punto 21), e 13 luglio 2000, causa T‑87/99, Hendrickx/Cedefop (punto 37)

Tribunale della funzione pubblica: 2 luglio 2009, causa F‑19/08, Bennett e a./UAMI (punto 65 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 66)

2.      Per valutare la ricevibilità del ricorso di un funzionario, il giudice non può riferirsi né tantomeno ispirarsi alle condizioni sancite all’art. 230, quarto comma, CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 263, quarto comma, TFUE) e, in particolare, al requisito di essere individualmente interessato dall’atto impugnato, in quanto tali condizioni disciplinano, essenzialmente, l’esercizio del diritto di azione delle persone fisiche e giuridiche contro atti di portata generale, tenendo conto di varie circostanze tali da individuare il ricorrente. Occorre, conformemente all’autonomia del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione rispetto al contenzioso di diritto comune dell’annullamento e del risarcimento, fare riferimento alle condizioni di ricevibilità sancite nello Statuto.

(v. punto 75)

Riferimento:

Corte: 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (punto 7); 17 febbraio 1977, causa 48/76, Reinarz/Commissione e Consiglio (punto 10), e 7 ottobre 1987, causa 401/85, Schina/Commissione (punto 9)

3.      L’inserimento in un contratto di agente temporaneo di una clausola di risoluzione che faccia dipendere il mantenimento del rapporto di lavoro dall’iscrizione del nome dell’agente temporaneo interessato nell’elenco di riserva di un concorso generale organizzato dall’Ufficio europeo di selezione del personale è tale da pregiudicare tale agente, tenuto conto, quanto meno, dell’incertezza per esso di figurare nell’elenco di riserva redatto in esito a detto concorso. Di conseguenza, la decisione dell’istituzione recante rigetto della domanda dell’agente temporaneo interessato diretta a che la clausola di risoluzione contenuta nel suo contratto sia considerata nulla o, in ogni caso, a che essa non sia applicabile nei suoi confronti per quanto riguarda un determinato concorso di modo che egli non sia tenuto a partecipare a tale concorso, è un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.

(v. punto 76)

4.      Nulla, in linea di massima, vieta all’amministrazione di attribuire le stesse funzioni ad un posto permanente o ad un posto temporaneo compreso nell’organico.

Pertanto, non può contestarsi all’amministrazione il fatto di aver concluso un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’art. 2, lett. b), del Regime applicabile agli altri agenti, poi di averlo risolto di comune accordo e di averlo sostituito con un contratto ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto Regime per consentire all’interessato di occupare un posto compreso nell’organico e al quale le autorità di bilancio hanno conferito un carattere temporaneo.

(v. punti 113 e 115)

5.      Un’istituzione non ha ecceduto i limiti dell’art. 8, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti modificando un contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto Regime, al fine di sopprimere la durata a tempo determinato del contratto e di sostituirla con una presunta durata a tempo indeterminato, nonché di inserirvi una clausola di risoluzione in caso di non iscrizione dell’agente nell’elenco di riserva di un concorso. Infatti, dato che l’inserimento della clausola non consente di qualificare il detto contratto come contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dai termini del contratto, una siffatta modifica deve interpretarsi come un primo rinnovo a tempo determinato di un contratto di agente temporaneo a tempo determinato ai sensi dell’art. 2, lett. a), del detto regime.

Per giunta, la durata di un contratto, come risulta dalla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, può essere determinata non soltanto dal raggiungimento di una certa data, ma anche dal completamento di un compito specifico o dal verificarsi di un evento specifico, come la redazione di un elenco di riserva di un determinato concorso.

(v. punti 113, 116, 117 e 126)

6.      Proponendo a numerosi agenti, che avevano partecipato con esito positivo a procedure di selezione interne, un contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, contenente una clausola di risoluzione applicabile unicamente nel caso in cui gli interessati non fossero iscritti in un elenco di riserva redatto in esito ad un concorso generale, impegnandosi così chiaramente a mantenere gli interessati in via permanente nel suo seno a condizione che figurassero in un siffatto elenco di riserva, poi limitando il numero di vincitori di concorso iscritti negli elenchi degli idonei redatti in esito a due concorsi, per giunta generali, al numero esatto di posti da coprire, l’istituzione riduce radicalmente e obiettivamente le possibilità degli interessati, nel loro insieme, di sfuggire all’applicazione della clausola di risoluzione e, pertanto, svuota di parte della sua sostanza la portata degli impegni contrattuali da essa assunti nei confronti del suo personale temporaneo.

Di conseguenza, la clausola di risoluzione non può applicarsi, in esito ad un concorso generale aperto a tutti i cittadini degli Stati membri, in presenza di un elenco degli idonei ridotto al punto che le possibilità degli agenti interessati di sfuggire alla sua applicazione erano irragionevolmente troppo esigue, alla luce dell’impegno assunto dall’istituzione nei confronti del suo personale temporaneo. In altri termini, salvo snaturare l’impegno contrattuale dell’amministrazione, un siffatto elenco degli idonei non rientra nelle previsioni della clausola di risoluzione.

(v. punti 161 e 162)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: Bennett e a./UAMI, cit.(punto 116)

7.      L’interesse del servizio può giustificare che a un candidato ad un concorso sia richiesto di disporre di conoscenze linguistiche specifiche in talune lingue dell’Unione, dato che il livello di conoscenza linguistica che può essere richiesto nell’ambito della procedura di assunzione è quello che si rivela proporzionato alle esigenze reali del servizio.

Al riguardo, nell’ambito del funzionamento interno delle istituzioni, un sistema di pluralismo linguistico integrale creerebbe grosse difficoltà di gestione e sarebbe economicamente gravoso. Il buon funzionamento delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare qualora l’organo interessato disponga di risorse limitate, può dunque obiettivamente giustificare una scelta limitata di lingue di comunicazione interna.

(v. punti 172 e 173)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento (punti 16 e 20); 29 ottobre 1975, causa 22/75, Küster/Parlamento (punti 13 e 17), e conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro per Corte 15 marzo 2005, causa C‑160/03, Spagna/Eurojust (paragrafo 47)

Tribunale di primo grado: 5 aprile 2005, causa T‑376/03, Hendrickx/Consiglio (punto 26)

Tribunale dell’Unione europea: 13 settembre 2010, cause riunite T‑156/07 e T‑232/07, Spagna/Commissione (punto 75)

Tribunale della funzione pubblica: Bennett e a./UAMI, cit. (punto 137)

8.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di capacità richiesti per i posti da coprire e per determinare, in relazione a tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso alla luce della finalità di ogni concorso bandito in seno all’Unione, che, come risulta dall’art. 27, primo comma, dello Statuto, è garantire all’istituzione, come a qualsiasi organo, il contributo di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Di conseguenza, il sindacato del giudice dell’Unione non può andare oltre la verifica del carattere manifestamente inadeguato o sproporzionato dell’organizzazione delle prove, alla luce dell’obiettivo perseguito e dell’insussistenza di un errore di diritto e di uno sviamento di potere.

Allo stesso modo, la commissione giudicatrice di un concorso o il comitato di selezione, nell’ambito di una procedura interna, dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove. Spetta al giudice dell’Unione censurare tale contenuto solo nel caso in cui esso esuli dall’ambito indicato nel bando di concorso o non abbia alcun rapporto con le finalità della prova di concorso o della procedura di selezione.

(v. punti 181 e 182)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 febbraio 1997, causa T‑211/95, Petit‑Laurent/Commissione (punto 54), e 12 giugno 1997, causa T‑237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (punti 47 e 48)

Tribunale della funzione pubblica: 15 aprile 2010, causa F‑2/07, Matos Martins/Commissione (punto 161 e giurisprudenza ivi citata)

9.      Anche se i compiti affidati all’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) sono tali da fare di detto servizio interistituzionale un attore importante nella determinazione e attuazione della politica dell’Unione in materia di selezione del personale, per quanto riguarda, invece, lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di funzionari, il suo ruolo, ancorché significativo per l’assistenza fornita alla commissione giudicatrice, rimane comunque secondario rispetto a quello di detta commissione, alla quale peraltro l’EPSO non può sostituirsi.

È pertanto viziato da illegittimità un concorso la cui fase preliminare sia avvenuta sotto la supervisione esclusiva dell’EPSO.

(v. punti 199 e 204)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 giugno 2010, causa F‑35/08, Pachtitis/Commissione (punto 58), che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑361/10 P