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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 27 marzo 2019 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-258/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia contraria al principio di neutralità fiscale e alle condizioni formali del diritto a detrazione dell’IVA la prassi di uno Stato membro che, ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta, tiene conto solo del momento in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta, senza considerare che la portata dell’adempimento è stata oggetto di controversia civile tra le parti, la quale è stata risolta in via giudiziale, e che la fattura non è stata emessa fino alla pronuncia della decisione definitiva.

In caso di risposta affermativa, se sia possibile eludere il termine di decadenza per l’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA, fissato dalla normativa dello Stato membro a cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata realizzata la prestazioni di servizi.

In caso di risposta affermativa, se pregiudichi l’esercizio del diritto a detrazione il comportamento del destinatario della fattura nel presente procedimento, consistente nel mancato versamento del corrispettivo del committente stabilito mediante sentenza definitiva fino al procedimento d’esecuzione avviato dal committente, motivo per cui la fattura è stata emessa solo dopo la scadenza del termine di decadenza.

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