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Impugnazione proposta il 7 agosto 2019 da BP avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T- 888/16, BP / FRA

(Causa C-601/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e di conseguenza

annullare la decisione dell’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione (AACC) del 21 aprile 2016 di non rinnovare il suo contratto di lavoro;

concedere un risarcimento per danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente a causa dell’illegittima decisione di mancato rinnovo, da un lato, e dell’illegittima esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P, dall’altro;

concedere un risarcimento per danno materiale e morale sofferto dalla ricorrente a causa della mancata adozione da parte della convenuta di legittime norme sulla valutazione, sul reinquadramento e sul rinnovo e il relativo danno dovuto all’assenza di legittime norme di tal genere;

dichiarare che le linee guida della FRA sulla valutazione e sul reinquadramento nonché la decisione del direttore della FRA 2009/13 riguardante il rinnovo di contratti di lavoro sono illegittime nei limiti in cui tali norme sono state adottate in esito ad un procedimento illegittimo svolto da un’autorità priva di adeguata competenza;

esercitare la sua competenza estesa al merito al fine di garantire l’efficacia della sua decisione;

condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora al tasso di riferimento della Banca centrale europea, maggiorato di due punti percentuali sull’importo eventualmente concesso o a qualsiasi altro pagamento di interessi che la Corte consideri equo e adeguato accordare;

condannare la FRA alle spese sostenute sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione del secondo motivo in relazione all’illegittimità delle norme della FRA e al quarto capo delle conclusioni relativo all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ha effettuato un’errata valutazione dei fatti e delle prove, ha snaturato il chiaro significato delle prove, ha commesso un errore di diritto, ha violato l’obbligo di motivazione e il diritto di essere ascoltati.

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha omesso di statuire sul terzo capo delle conclusioni e di esercitare la competenza estesa al merito come richiesto nel quinto capo delle conclusioni. A tale riguardo il Tribunale non ha rispettato l’esigenza di tutela della legalità come prevista all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e ha violato l’articolo 268 TFUE.

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha violato gli articoli 35, 36, 64 e 65 del regolamento di procedura del Tribunale. A tale riguardo il Tribunale ha violato il principio del contraddittorio; ha omesso di notificare alla FRA la lettera del 25 settembre 2017 e non ha informato il ricorrente in relazione a tale servizio; ha violato l’amministrazione delle prove allegate alla replica e ha violato le norme relative alle prove; ha respinto erroneamente la relazione dell’OLAF nei procedimenti riuniti OF/2014/0192 e OF/2015/0167; ha violato il diritto di essere ascoltati, il diritto a un processo equo, e l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale ha violato i diritti della difesa e il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta e ha fornito una motivazione insufficiente.

Quinto motivo: il Tribunale ha violato gli articoli 134 e 135 del suo regolamento di procedura in relazione alle spese. A tale riguardo il Tribunale è venuto meno al suo obbligo di motivazione.

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