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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 9 luglio 2020 – SIA „Visma Enterprise”/ Konkurences padome

(Causa C-306/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: SIA „Visma Enterprise”

Resistente: Konkurences padome

Questioni pregiudiziali

1) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie (in forza del quale, per un periodo di 6 – sei – mesi dalla registrazione di una potenziale transazione, il distributore che ha registrato per primo la potenziale transazione gode di priorità per la finalizzazione del processo di vendita con l'utente finale interessato, salvo che quest'ultimo si opponga) possa essere considerato, secondo una corretta interpretazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un accordo tra imprese avente per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, [TFUE].

2) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contenga elementi che permettano di accertare se tale accordo non sia esente dal divieto generale di intese.

3) Se l'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba ritenersi esente dal suddetto divieto. Se l’esenzione che consente la conclusione di accordi verticali che prevedono una restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente e la quota di mercato del fornitore (la ricorrente) non superi il 30%, si applichi unicamente ai sistemi di distribuzione esclusivi.

4) Se l’oggetto dell'accordo tra un produttore e taluni distributori esaminato nel caso di specie, interpretato conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possa consistere unicamente nel comportamento illecito di un solo operatore economico. Se, nelle circostanze del caso in esame, interpretate in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi della partecipazione di un solo operatore economico ad un’intesa vietata.

5) Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sussistano indizi di una restrizione (distorsione) della concorrenza all'interno del sistema di distribuzione, o di un vantaggio per la ricorrente, o di un effetto negativo sulla concorrenza.

6) Se, nelle circostanze del caso di specie, interpretate conformemente alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove la quota di mercato della rete di distribuzione non superi il 30% (la ricorrente è un produttore e la sua quota di mercato include pertanto anche il fatturato dei suoi distributori), sussistano indizi di effetti negativi sulla concorrenza nel sistema di distribuzione e/o al di fuori di esso, e se il suddetto accordo sia soggetto al divieto di intese.

7) Se, conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 del regolamento n. 330/2010 1 della Commissione, del 20 aprile 2010, in combinato disposto con l'articolo 4, lettera b), del medesimo regolamento:

–    l'esenzione sia applicabile a un sistema di distribuzione nel quale (i) lo stesso distributore (commerciante) sceglie il potenziale cliente con il quale collaborerà; (ii) il fornitore non ha precedentemente determinato, sulla base di criteri oggettivi, chiaramente noti e verificabili, un gruppo specifico di clienti a cui ciascun distributore presterà i propri servizi; (iii) il fornitore, su richiesta del distributore (commerciante), effettua una riserva di potenziali clienti in favore di tale distributore; iv) gli altri distributori non conoscono o non sono previamente informati della riserva del potenziale cliente; oppure nel quale v) l'unico criterio per la riserva di un potenziale cliente e per stabilire il conseguente sistema di distribuzione esclusiva in favore di un determinato distributore è la richiesta di tale distributore, e tale sistema non è stabilito dal fornitore; oppure in virtù di quale vi) la riserva rimane in vigore per 6 – sei – mesi dalla registrazione della potenziale transazione (dopo di che la distribuzione esclusiva cessa di essere in vigore);

–    si debba ritenere che le vendite passive non sono soggette a restrizioni qualora l'accordo concluso tra il fornitore e il distributore includa la condizione che l'acquirente (utente finale) possa opporsi alla riserva summenzionata, ma quest’ultimo non sia stato informato di tale condizione. Se il comportamento dell'acquirente (utente finale) possa influire su (giustificare) i termini dell'accordo tra il fornitore e il distributore.

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1 Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).