Language of document : ECLI:EU:C:2019:68

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

18 gennaio 2019 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑686/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 18 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2018, nel procedimento

OC e altri,

Adusbef,

Federconsumatori,

PB e altri,

QA e altri

contro

Banca d’Italia,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

nei confronti di:

Banca Popolare di Sondrio ScpA,

Veneto Banca ScpA,

Banco Popolare –Società Cooperativa,

Banco BPM SpA,

Ubi Banca SpA,

Banca Popolare di Vicenza ScpA,

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC,

Banca Popolare di Milano,

Amber Capital Italia Sgr SpA,

Amber Capital Uk Llp,

Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons),

RZ e altri,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti la giudice relatrice, R. Silva de Lapuerta, e l’avvocato generale, G. Hogan,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1), nonché dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU 2014, L 74, pag. 8), alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2        Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra alcuni soci di banche popolari italiane, ossia, OC e a.,Adusbef,Federconsumatori,PB e a. e QA e a., da un lato, e la Banca d’Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) e il Ministero dell’Economia e delleFinanze (Italia), dall’altro, in merito ad alcuni atti adottati dalla Banca d’Italia (in prosieguo: gli «atti controversi»).

3        Dall’ordinanza di rinvio si evince che gli atti controversi sono stati adottati durante il primo semestre del 2015 e che essi prevedono, nel quadro dell’attuazione di disposizioni legislative nazionali in forza delle quali l’attivo delle banche popolari non può superare la soglia di otto miliardi di euro, una facoltà di limitare o rinviare il rimborso delle azioni del socio che receda dal capitale di tali banche, e degli altri strumenti di capitale che possono essere contabilizzati nei fondi propri di queste ultime.

4        Secondo tali disposizioni, le banche popolari le quali, nell’ipotesi di superamento di detta soglia, non abbiano adottato la forma giuridica di società per azioni, non abbiano ridotto il loro attivo al fine di ricondurre quest’ultimo entro i limiti di detta soglia o non abbiano proceduto alla loro liquidazione possono costituire oggetto di un divieto di intraprendere nuove operazioni, di una revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o di una liquidazione coatta amministrativa.

5        Gli atti controversi hanno fissato, per le banche popolari interessate, un termine di 18 mesi dalla loro entrata in vigore per conformarsi a dette disposizioni.

6        Tuttavia, il Consiglio di Stato (Italia) ha sospeso, nell’ambito della controversia oggetto del procedimento principale, gli effetti degli atti controversi e, di conseguenza, quelli dell’obbligo di conformarsi a queste stesse disposizioni entro detto termine.

7        In seguito, il legislatore italiano ha sostituito il suddetto termine con uno nuovo, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2018.

8        In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale. Detto giudice ha chiesto del pari alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

9        Questa disposizione enuncia che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura.

10      Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato in quanto le banche popolari italiane sono tenute a conformarsi alle disposizioni legislative nazionali in questione nel procedimento principale entro il 31 dicembre 2018, nonché per esigenze di certezza del diritto in considerazione della riforma che il governo italiano ha inteso attuare mediante l’adozione della normativa nazionale in questione nel procedimento principale.

11      A questo proposito, occorre ricordare che il procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2018, Minister for Justice and Equality, C‑508/18 e C‑509/18, non pubblicata, EU:C:2018:766, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

12      Orbene, per quanto concerne la scadenza del termine fissato alle banche popolari interessate, attualmente quello del 31 dicembre 2018, previsto ai fini dell’attuazione completa delle disposizioni nazionali in questione nel procedimento principale, dall’ordinanza di rinvio si evince che detto termine è già stato modificato in passato e che, a parere del giudice del rinvio, il governo italiano ha il pieno potere di modificarlo nuovamente.

13      Di conseguenza, la fissazione di una scadenza al 31 dicembre 2018 non implica la conseguenza che la situazione in questione nel procedimento principale sia caratterizzata, per tale ragione, da un’urgenza straordinaria, ai sensi della giurisprudenza citata nel punto 11 della presente ordinanza. Pertanto, tale circostanza non è tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

14      Peraltro, per quanto concerne le esigenze di certezza del diritto invocate dal giudice del rinvio a sostegno della sua domanda diretta a far sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la mancanza di certezza del diritto che grava sulle parti del procedimento principale nonché il loro interesse legittimo a conoscere il più rapidamente possibile la portata dei diritti che essi ricavano dall’ordinamento giuridico dell’Unione non possono, in quanto tali, costituire una circostanza eccezionale che possa giustificare il ricorso a un siffatto procedimento (v., segnatamente, ordinanza del presidente della Corte del 20 dicembre 2017, M.A. e a., C‑661/17, non pubblicata, EU:C:2017:1024, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

15      Inoltre, la circostanza che gli atti controversi siano stati adottati durante il primo semestre del 2015, ossia più di tre anni prima che il giudice del rinvio decidesse di adire la Corte con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, relativizza proporzionalmente il carattere urgente della controversia oggetto del procedimento principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 29 novembre 2017, Bosworth e Hurley, C‑603/17, non pubblicata, EU:C:2017:933, punto 15).

16      Alla luce di ciò, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato non può essere accolta.






Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda del Consiglio di Stato (Italia) di sottoporre la causa C686/18 al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 18 gennaio 2019

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.