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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 28 aprile 2020 – JL / BMW Bank GmbH, DT / Volkswagen Bank GmbH

(Causa C-187/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: JL, DT

Resistenti: BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE») debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al tipo di credito, occorra eventualmente indicare che si tratti di un contratto di credito collegato e/o a durata determinata.

2.    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, nelle condizioni relative all’utilizzazione del credito previste dai contratti di credito collegati destinati al finanziamento dell’acquisto di un bene occorra indicare, nel caso di versamento della somma mutuata al venditore, che il mutuatario, a fronte dell’integrale versamento del prezzo di acquisto, sia liberato dal proprio obbligo di pagamento del prezzo a concorrenza della somma versata ed il venditore sia tenuto a consegnargli il bene acquistato,.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a)    debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB),

b)    il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

a)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennizzo da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

b)    (in caso di risposta affermativa al quesito sub a):

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell’esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all’indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che

a)    nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dalla normativa nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata, con espressa menzione della disposizione che disciplina il diritto di recesso stesso.

b)    (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

esso non osti ad una normativa nazionale, ai sensi della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un’informazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE,

c)    debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto medesimo.

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicate i requisiti di forma essenziali di un reclamo e/o ricorso nel meccanismo stragiudiziale di reclamo e di ricorso e se sia insufficiente il pertinente rinvio ad un regolamento di procedura relativo a detto meccanismo consultabile su Internet.

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore possa avvalersi dell’eccezione di decadenza contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE,

a)    qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia contenuta nel contratto di credito come richiesto, né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, pertanto il termine ai fini dell’esercizio del recesso non abbia iniziato a decorrere ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b)    (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

qualora la decadenza si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il creditore si avvalga dell’eccezione di esercizio abusivo del diritto contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE

a)    qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e il termine previsto ai fini dell’esercizio del diritto di recesso non abbia iniziato a decorrere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE;

b)    (in caso di risposta negativa al quesito sub a):

    qualora l’esercizio abusivo del diritto si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del creditore relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il creditore non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

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1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag.66).