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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Trgovački sud u Zagrebu (Croazia) il 18 aprile 2019 – Interplastics s.r.o. / Letifico d.o.o.

(Causa C-323/19)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Trgovački sud u Zagrebu

Parti nel procedimento principale

Esecutante: Interplastics s.r.o.

Esecutata: Letifico d.o.o.

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una disposizione nazionale, ossia l’articolo 1 della Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata) (pubblicata nei «Narodne novine» 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che attribuisce ai notai la competenza a effettuare il recupero forzoso dei crediti sulla base di un atto autentico, attraverso l’emissione di un mandato di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l’esplicito consenso della persona giuridica debitrice esecutata, stabilita nella Repubblica di Croazia, tenuto conto delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-484/15 e C-551/15.

Se l’interpretazione fornita nelle sentenze della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) sia applicabile alla causa Povrv-752/19, descritta anteriormente, e, in particolare, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», in cui le parti esecutanti sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell’Unione, non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

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