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Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dal Comitato di risoluzione unico avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg / Comitato di risoluzione unico

(Causa C-621/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: K.-Ph. Wojcik, H. Ehlers, P.A. Messina e J. Kerlin, agenti, nonché H.-G. Kamann, F. Louis e P. Gey, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Landesbank Baden-Württemberg, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il Comitato di risoluzione unico chiede che la Corte voglia:

1.    annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020 nella causa T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Comitato di risoluzione unico (SRB), EU:T:2020:435;

2. respingere il ricorso di annullamento;

3. condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, snaturamento degli elementi di prova e violazione del diritto dell’SRB (Single Resolution Board, Comitato di risoluzione unico) ad un equo processo

L’SRB sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo dichiarato che l’SRB non avrebbe regolarmente autenticato la sua decisione sui contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), in quanto le prove presentate all‘udienza di discussione dall’SRB, a sostegno della regolare autenticazione di detta decisione, sono state considerate irricevibili. Al riguardo, l’SRB fa valere, sotto un primo profilo, che era giustificato fornire prove in udienza a sostegno della regolare autenticazione di detta decisione, poiché la questione relativa alla mancata autenticazione non sarebbe stata precedentemente oggetto del procedimento scritto né sarebbe stata trattata nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento o delle misure istruttorie del Tribunale. L’SRB afferma, sotto un secondo profilo, che il Tribunale, ignorando tali prove e ritenendo che le medesime, – anche supponendole ricevibili –fossero inconsistenti, avrebbe snaturato le prove prodotte dinanzi ad esso. Inoltre, il Tribunale, affermando che le prove non dimostravano, in ogni caso, un collegamento indissolubile tra la scheda di accompagnamento sottoscritta dal presidente dell’SRB e l’allegato alla decisione impugnata, non avrebbe tenuto conto del numero di riferimento sulla scheda di accompagnamento, che avrebbe indissolubilmente collegato quest’ultima al documento elettronico contenente, a sua volta, la decisione allegata e il suo allegato. L’SRB sostiene, sotto un terzo profilo, che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo, non avendo sollevato la questione della mancata autenticazione prima dell’udienza, non avendo accettato l'offerta dell’SRB di fornire ulteriori prove e non avendo mai informato l’SRB del fatto che riteneva insufficienti le prove.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

In secondo luogo, l’SRB fa valere inoltre che il Tribunale non avrebbe rispettato gli obblighi sanciti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, avendo dichiarato che il metodo di calcolo previsto dagli articoli da  4 a 7 e 9, nonché dall’allegato I, del regolamento delegato (UE) 2015/63 1 non era trasparente e che, pertanto, la decisione impugnata non poteva inevitabilmente essere motivata in modo adeguato, posto che la Landesbank Baden-Württemberg non ha potuto verificare appieno l’esattezza del calcolo. Secondo il ricorrente, il Tribunale non è stato in grado di conciliare tali prescrizioni con l'obbligo di segretezza di cui all’articolo 339 TFUE, peraltro non menzionato nella sentenza impugnata, e con altri principi del diritto dell'Unione. Il regolamento delegato avrebbe stabilito un equilibrio proporzionato tra i principi di trasparenza, l’obbligo del segreto professionale e gli altri obiettivi perseguiti da detto regolamento, in particolare il raggiungimento di un determinato livello-obiettivo di contributi al finanziamento del fondo di risoluzione unico e la riscossione di contributi da tutti gli istituti rilevanti in modo equo e proporzionato. Nel motivare la decisione impugnata, l’SRB si sarebbe debitamente conformato a tale quadro normativo.

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).