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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 22 novembre 2019 – G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-855/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: G. Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché l'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 non ostino ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, della legge dell’11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi 2 , la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell’ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell’amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a)    entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym), da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b)    entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c)    nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale – qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise.

Se l'articolo 69 della direttiva 2006/112/CE non osti ad una disposizione come quella dell'articolo 103, paragrafo 5a, dell’u.p.t.u., la quale prevede che, in caso di acquisti intracomunitari di carburanti per motori, il soggetto passivo è tenuto, in assenza di una richiesta da parte del direttore dell’ufficio delle dogane, a calcolare e versare gli importi dell'imposta sul conto dell’amministrazione doganale competente per il pagamento delle accise:

a)    entro 5 giorni dalla data in cui i beni sono stati introdotti nel luogo di ricevimento delle merci soggette ad accisa indicato nella relativa autorizzazione - qualora i beni siano oggetto di un acquisto intracomunitario, ai sensi della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d’accisa, da parte di un destinatario registrato, effettuato in regime di sospensione dell’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di accise;

b)    entro 5 giorni dalla data di introduzione di tali beni in un deposito fiscale nel territorio nazionale a partire dal territorio di un altro Stato membro;

c)    nel momento del trasferimento di tali beni nel territorio nazionale - qualora i beni circolino al di fuori del regime di sospensione dell'accisa conformemente alle disposizioni in materia di accise,

- interpretata nel senso che i succitati importi non costituiscono acconti provvisori sull’IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE.

3)    Se gli acconti provvisori sull’IVA ai sensi dell'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, non versati entro i termini, cessino di esistere giuridicamente alla scadenza del periodo d'imposta per il quale avrebbero dovuti essere versati.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, n. 710, e successive modifiche; in prosieguo: l’«u.p.t.u.»).