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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) il 6 agosto 2018 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato / Regione autonoma della Sardegna

(Causa C-515/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parti nella causa principale

Ricorrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Resistente: Regione autonoma della Sardegna

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE), 23 ottobre 2007, n. 1370/20071 , deve essere interpretato nel senso che impone, all’autorità competente che intende procedere all’aggiudicazione diretta del contratto, di prendere i provvedimenti necessari per pubblicare o comunicare le informazioni necessarie a tutti gli operatori potenzialmente interessati alla gestione del servizio per predisporre un’offerta seria e ragionevole.

Se l’art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE), 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente, prima di procedere all’aggiudicazione diretta del contratto, deve valutare comparativamente tutte le offerte di gestione del servizio eventualmente ricevute dopo la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione di cui al medesimo art. 7, paragrafo 4.

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1     Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).