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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Regno Unito) – Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs / Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance

(causa C-653/11)1

(Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1 – Nozione di “prestazione di servizi” – Prestazioni di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia – Esenzioni – Effettività economica e commerciale delle operazioni – Pratiche abusive – Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Convenuto: Paul Newey, operante con la denominazione Ocean Finance

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Upper Tribunal – Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 2, lettera e), e 13, parte B, lettera d), della direttiva 77/388/CEE : Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU C 145, pag. 1) – Esenzione delle prestazioni di servizi di intermediazione creditizia – Attività di intermediazione creditizia diretta verso il Regno Unito svolta da una società stabilita nel Jersey che si avvale dei servizi di un soggetto stabilito nel Regno Unito – Imputazione dell'attività alla società stabilita nel Jersey o al soggetto stabilito nel Regno Unito

Dispositivo

Le clausole contrattuali, benché costituiscano un elemento da prendere in considerazione, non sono determinanti ai fini dell’individuazione del prestatore e del destinatario di una «prestazione di servizi» ai sensi degli articoli 2, punto 1, e 6, paragrafo 1, della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000. In particolare, esse possono essere ignorate qualora risulti che non riflettono l’effettività economica e commerciale, ma costituiscono una costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, realizzata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

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1 GU C 65 del 3.3.2012.