Language of document : ECLI:EU:F:2015:62

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

18 giugno 2015

Causa F‑50/14

Dana-Maria Pondichie

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Residenza abituale – Assenze sporadiche e temporanee»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale la sig.ra Pondichie chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 3 ottobre 2013 con cui le è stata negata l’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea nella versione allora applicabile (in prosieguo: lo «Statuto»).

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 3 ottobre 2013 con cui è stata negata alla sig.ra Pondichie la concessione dell’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto è annullata. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Pondichie.

Massime

Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Oggetto – Presupposto per la concessione – Mancanza di residenza abituale o di attività professionale principale nello Stato membro in cui si trova la sede di servizio durante il periodo di riferimento – Nozione di residenza abituale – Assenza sporadica e di breve durata da detto Stato – / Circostanza che non incide sul carattere abituale della residenza – Periodo di studi universitari seguito da un periodo di tirocinio o di lavoro – Presunzione relativa della volontà di trasferire la residenza abituale

[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, § 1, a)]

La concessione dell’indennità di dislocazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto, ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi specifici derivanti dall’assunzione in servizio presso le istituzioni dell’Unione per i funzionari e gli agenti che, a causa di ciò, siano obbligati a trasferire la residenza dal paese del loro domicilio al paese della sede di servizio.

Sebbene l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto si basi, per determinare le ipotesi di dislocazione, sulle nozioni di residenza abituale e di attività professionale principale dell’interessato prima della sua entrata in servizio, ciò è al fine di stabilire criteri semplici ed obiettivi. Ne deriva, da un lato, che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che adotta come criterio, quanto alla concessione dell’indennità di dislocazione, la residenza abituale dell’interessato durante il periodo di riferimento e che, dall’altro, la nozione di dislocazione dipende dalla situazione soggettiva del funzionario, ossia dal suo grado d’integrazione nel suo nuovo ambiente, che può essere dimostrato, per esempio, mediante la sua residenza abituale o l’esercizio precedente di un’attività professionale principale.

La residenza abituale è il luogo in cui il funzionario o agente interessato ha fissato, con la volontà di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale dei suoi interessi, fermo restando che ai fini della determinazione della residenza abituale occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto costitutivi di quest’ultima e, in particolare, della residenza effettiva dell’interessato.

Il funzionario o l’agente interessato perde il beneficio dell’indennità di dislocazione unicamente se ha avuto la sua residenza abituale o ha svolto la sua attività professionale principale nel paese della sua sede di servizio per tutto il periodo di riferimento, fermo restando che assenze sporadiche e di breve durata dal paese della sede di servizio non possono essere considerate sufficienti per far perdere il carattere abituale alla residenza del ricorrente nello Stato della sede di servizio.

Tuttavia, nel caso di un periodo di studi seguito da un periodo di tirocinio o di lavoro nello stesso luogo, la presenza continua dell’interessato nel paese considerato può creare la presunzione, certo confutabile, di un’eventuale volontà da parte sua di spostare il centro permanente o abituale di suoi interessi, e quindi la sua residenza abituale, verso tale paese.

(v. punti 32‑35 e 39)

Riferimento:

Corte: sentenza Magdalena Fernández/Commissione, C‑452/93 P, EU:C:1994:332, punto 21

Tribunale di primo grado: sentenze Magdalena Fernández/Commissione, T‑90/92, EU:T:1993:78, punto 29; Reichert/Parlamento, T‑18/98, EU:T:2000:113, punto 25; Liaskou/Consiglio, T‑60/00, EU:T:2001:129, punto 52; E/Commissione, T‑251/02, EU:T:2004:357, punto 53; Salazar Brier/Commissione, T‑83/03, EU:T:2005:371, punto 65; De Bustamante Tello/Consiglio, T‑368/03, EU:T:2005:372, punto 52; F/Commissione, T 324/04, EU:T:2007:140, punto 86, e Asturias Cuerno/Commissione, T‑473/04, EU:T:2007:184, punto 73

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Tzvetanova/Commissione, F‑33/09, EU:F:2010:18, punto 57; Mioni/Commissione, F‑28/10, EU:F:2011:23, punti 22 e 32, e Bourtembourg/Commissione, F‑6/12, EU:F:2012:175, punti 28 e 29