Language of document : ECLI:EU:F:2009:146

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

29 ottobre 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Esecuzione di una sentenza – Rifusione delle spese – Intento dell’amministrazione di operare una trattenuta sull’indennità d’invalidità del funzionario – Assenza di atto che arreca pregiudizio – Ricorso per risarcimento danni – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑94/08,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2008, il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della nota del 28 marzo 2008 con la quale la Commissione delle Comunità europee lo ha informato del proprio intento di operare una trattenuta sulla sua indennità di invalidità al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute in un precedente giudizio.

 Fatti

2        Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola, dal 16 giugno 2000, come funzionario in prova e, dal 16 marzo 2001, come funzionario di ruolo.

3        La Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, ove l’interessato sistemava i propri effetti personali.

4        In esito alla riassegnazione del ricorrente, a far data dal 1° aprile 2002, alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles, la Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava quest’ultimo di aver risolto il contratto di locazione dell’alloggio di servizio a Luanda e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»).

5        Con atto introduttivo pervenuto per telefax presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 16 giugno 2003 (ove l’originale è stato depositato il 25 giugno successivo), il ricorrente proponeva ricorso, registrato con numero di ruolo T‑241/03 e volto, segnatamente, all’annullamento della nota del 15 ottobre 2002. Con ordinanza 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑111 e II‑A‑2‑517), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso e condannava il ricorrente, che nel frattempo era stato collocato a riposo per invalidità con decisione 30 maggio 2005, a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

6        Con nota di addebito datata 8 marzo 2007, la Commissione chiedeva al ricorrente il versamento della somma di EUR 4 875, corrispondente agli onorari dell’avvocato che l’aveva assistita nel procedimento T‑241/03 (in prosieguo: la «nota di addebito»).

7        Non avendo il ricorrente né corrisposto la somma richiesta nella nota di addebito né dato seguito ai solleciti inviati dalla Commissione, quest’ultima inviava all’interessato una nota datata 28 marzo 2008 (in prosieguo: la «nota del 28 marzo 2008»), che conteneva il seguente passo:

«Secondo i dati della contabilità di cui dispongo al 27 marzo 2008, non è stato ancora effettuato il pagamento concernente la nota di addebito (…). L’importo dovuto è di 5 432,16 [EUR] (4 875 + 557,16 [EUR] per interessi di ritardo, tenendo anche conto dello scaglionamento del rimborso).

Il credito è relativo alle spese della Commissione messe a suo carico dal Tribunale di primo grado (…) nella sua ordinanza del 17 maggio 2006, nella causa (...) T‑241/03, ed in particolare degli onorari dell’avvocato della Commissione (…) la cui nota di onorari è unita in allegato.

Il recupero di questo credito sarà fatto sulla [indennità] di invalidità versata dalla Commissione, essendo questa ritenuta effettuata sulla base dell’art. 46 dell’allegato VII allo Statuto [dei funzionari delle Comunità europee].

Il recupero sarà effettuato sulla [indennità di invalidità] a partire dal mese di maggio p.v., conformemente alla tabella in allegato, in modo da permetterle, se lo ritiene adeguato, di introdurre una procedura di contestazione dei costi secondo la procedura di cui all’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale [di primo grado]».

8        Alla nota del 28 marzo 2008 era allegata la copia delle note degli onorari inviate alla Commissione dall’avvocato che l’aveva assistita nel contesto del procedimento T‑241/03.

9        Con nota del 19 aprile 2008, il ricorrente proponeva reclamo avverso la nota del 28 marzo 2008 (in prosieguo: il «reclamo»). Il ricorrente contestava in tal sede di essere debitore della somma di EUR 4 875 e precisava che, non essendo il credito della Commissione né liquido né certo nel quantum, l’Istituzione non poteva legittimamente operare, mediante compensazione, una trattenuta sulla sua indennità di invalidità.

10      Con decisione dell’11 agosto 2008, la Commissione respingeva il reclamo. In tale decisione si legge quanto segue:

«Dopo aver esaminato attentamente il Suo reclamo, tengo a precisare che la [nota del 28 marzo 2008] non può essere qualificata come una decisione che Le rechi pregiudizio e pertanto non può fare oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee]. Infatti, la citata [nota] (…) non era che un sollecito al pagamento della «Nota d’addebito» (…) Nella [nota del 28 marzo 2008] Le si annunciava che un eventuale recupero della somma in questione sarebbe stato eseguito sulla Sua allocazione d’invalidità, ma le veniva altresì indicato che poteva introdurre una procedura di contestazione dei costi di giustizia ai sensi dell’articolo 92 dl regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (…)

(…)

[T]enuto conto del Suo reclamo, e per analogia a quello che Le è stato indicato nella [nota del 28 marzo 2008], la Commissione è disposta ad attendere ancora tre mesi dalla data della notifica della presente al fine di permetterLe, qualora lo ritenga opportuno, di adire il Tribunale di primo grado per contestare, ai sensi dell’articolo 92 del [suo] regolamento di procedura, l’ammontare delle spese di giustizia poste a Suo carico. (…)

Scaduto questo termine di tre mesi, senza che alcuna contestazione sia stata avanzata con riguardo all’ammontare delle spese messe a suo carico, la Commissione considererà tale somma come definitivamente esigibile e prenderà la decisione necessaria per procedere al suo recupero».

11      La Commissione non operava alcuna trattenuta sull’indennità di invalidità del ricorrente, nonostante il fatto che quest’ultimo non avesse né corrisposto la somma reclamata né presentato domanda di liquidazione delle spese relative alla causa T‑241/03.

12      Con sentenza 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑20/09 P), il Tribunale ha annullato la decisione 30 maggio 2005 con cui il ricorrente è stato collocato a riposo per invalidità.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la nota del 28 marzo 2008;

–        annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

–        annullare, se del caso, la decisione dell’11 agosto 2008;

–        condannare la Commissione a risarcirlo del preteso danno morale ed esistenziale causatogli con gli atti di cui chiede l’annullamento, a concorrenza dell’importo di EUR 10 000 o della somma superiore o inferiore che il Tribunale riterrà giusta ed equa;

–        condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese e onorari di procedura inerenti al presente ricorso.

14      La Commissione conclude che Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

 In diritto

15      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o di alcune sue conclusioni o quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulle domande di annullamento

17      In limine, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento della decisione di rigetto di un reclamo comporta che il giudice comunitario sia chiamato a conoscere dell’atto arrecante pregiudizio che è stato oggetto del reclamo (sentenza della Corte 17 gennaio 1989, causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23, punto 8; sentenze del Tribunale di primo grado 23 marzo 2004, causa T‑310/02, Theodorakis/Consiglio, Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑427, punto 19, e 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑729, punto 15). Pertanto, le domande di annullamento della decisione di rigetto del reclamo si confondono con quelle intese all’annullamento della nota del 28 marzo 2008.

18      Occorre esaminare se la nota del 28 marzo 2008 costituisca un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

19      A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, l’atto che arreca pregiudizio è quello che produce effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare, direttamente e immediatamente, gli interessi del ricorrente modificando, in maniera grave, la situazione giuridica di questo (v. sentenza del Tribunale 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199, punto 33 e giurisprudenza richiamata), ove tale atto deve emanare dall’autorità competente e contenere una presa di posizione definitiva dell’amministrazione (v. sentenze del Tribunale di primo grado 30 giugno 1993, causa T‑46/90, Devillez e a./Parlamento, Racc. pag. II‑699, punti 13 e 14, nonché 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. FP pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punto 83; sentenza del Tribunale 10 marzo 2009, causa F‑106/07, Giaprakis/Comitato delle regioni, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).

20      Orbene, è giocoforza rilevare che la nota del 28 marzo 2008 non corrisponde a tale definizione.

21      Infatti, nella nota del 28 marzo 2008, la Commissione, dopo aver ricordato al ricorrente che «non [era] stato ancora effettuato il pagamento concernente la nota di addebito», lo informava che « [i]l recupero di questo credito sar[ebbe stato] fatto sulla [indennità] di invalidità», e questo «a partire dal mese di maggio p.v., conformemente alla tabella in allegato, in modo da permetter[gli], se lo rit[eneva] adeguato, di introdurre una procedura di contestazione dei costi secondo la procedura di cui all’articolo 92 del regolamento di procedura del Tribunale [di primo grado]». La nota del 28 marzo 2008, pertanto, non esprimeva la posizione definitiva della Commissione, ma si limitava ad esporre l’intento dell’Istituzione di procedere, nell’ipotesi in cui il ricorrente non avesse presentato al Tribunale di primo grado una domanda di liquidazione delle spese, alla compensazione tra, da una parte, il credito relativo alle spese della causa T‑241/03 e, dall’altra, il credito dell’indennità di invalidità vantato dal ricorrente nei suoi confronti.

22      Del resto, il fatto che la nota del 28 marzo 2008 non costituisca un atto che arreca pregiudizio al ricorrente trova conferma nel tenore della decisione di rigetto del reclamo, in cui la Commissione ha precisato di essere disposta a concedere all’interessato un nuovo termine prima di procedere al recupero del credito relativo alle spese della causa T‑241/03, per consentirgli, qualora lo ritenga opportuno, di presentare domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale di primo grado.

23      Infine, occorre sottolineare che la Commissione non ha effettuato alcuna trattenuta sull’indennità d’invalidità del ricorrente, nonostante il fatto che quest’ultimo non abbia né corrisposto la somma reclamata né presentato domanda di liquidazione delle spese.

24      Ciò premesso, non può ritenersi che la nota del 28 marzo 2008 abbia inciso direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in maniera grave la situazione giuridica.

25      Ne consegue che la domanda di annullamento di tale nota deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

 Sulle domande risarcitorie

26      Occorre ricordare che, quando il ricorso è inteso al risarcimento di un preteso danno causato da comportamenti privi di carattere decisionale, la procedura amministrativa deve iniziare, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, con una domanda dell’interessato che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire tale danno. È solo contro la decisione di rigetto di tale domanda che l’interessato può presentare all’amministrazione un reclamo, ai sensi del n. 2 di detto articolo (ordinanza del Tribunale di primo grado 7 giugno 2004, causa T‑230/02, X/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 15).

27      Nel caso di specie, il ricorrente chiede, in sostanza, la condanna della Commissione a risarcire il danno morale ed esistenziale che gli sarebbe derivato dalla nota del 28 marzo 2008 nonché dalla decisione di rigetto del reclamo introdotto avverso la nota del 28 marzo 2008. Tuttavia, atteso che il danno dedotto risulta da atti che non arrecano pregiudizio al ricorrente, la procedura amministrativa avrebbe dovuto iniziare con l’introduzione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, intesa ad ottenere un risarcimento, e proseguire con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda. Orbene, dagli atti di causa risulta che il ricorrente non ha seguito tale procedura. La domanda di cui trattasi, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.

28      Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

29      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

30      Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso del sig. Marcuccio è manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

Lussemburgo, 29 ottobre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.