Language of document : ECLI:EU:F:2007:15

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 gennaio 2007

Causa F‑55/06

Augusto de Albuquerque

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Riassegnazione – Art. 7, n. 1, dello Statuto – Errore manifesto di valutazione – Principio di parità di trattamento – Sviamento di potere – Interesse del servizio»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Albuquerque chiede l’annullamento della decisione del direttore generale della direzione generale «Società dell’informazione e media» della Commissione del 23 settembre 2005, che lo riassegna al posto di capo unità G 2 «Micro e nanosistemi», nonché della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 2 febbraio 2006 recante rigetto del suo reclamo contro la decisione impugnata.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

2.      Procedura – Prova – Ricorso contro una decisione di riassegnazione di un funzionario

3.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

4.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

1.      Qualora una decisione non sia stata giudicata in contrasto con l’interesse del servizio, non può parlarsi di sviamento di potere. Ciò avviene nel caso di una decisione di riassegnazione adottata, al fine di far cessare una situazione amministrativa divenuta insostenibile, nel caso in cui difficoltà relazionali interne provochino tensioni pregiudizievoli al buon funzionamento del servizio. È indifferente, al riguardo, determinare l’identità del responsabile degli incidenti in questione o addirittura sapere se le contestazioni formulate siano fondate.

(v. punti 60, 61 e 89)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione (Racc. pag. 2499, punto 13); 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione (Racc. pag. 2475, punto 25); 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione (Racc. pag. I‑599, punto 22); 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. I‑5863, punto 41)

Tribunale di primo grado: 10 giugno 1992, cause riunite T‑59/91 e T‑79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II‑2061, punto 57); 22 gennaio 1998, causa T‑98/96, Costacurta/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑21 e II‑49, punto 39); 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 88); 17 novembre 1998, causa T‑131/97, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑613 e II‑1855, punto 62); 6 marzo 2001, causa T‑100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑71 e II‑347, punti 45 e 63); 28 ottobre 2004, causa T‑76/03, Meister/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1477, punti 79 e 80); 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621, punto 182)

2.      Al fine di difendersi e, in particolare, di dimostrare la fondatezza della motivazione addotta a sostegno di una decisione di riassegnazione impugnata dinanzi al giudice comunitario, l’amministrazione può validamente citare una nota del ricorrente rivelatrice dell’esistenza di una tensione pregiudizievole al buon funzionamento del servizio, anche se tale nota, recante la menzione «personale e confidenziale» non è stata formalmente trasmessa al suo destinatario, superiore gerarchico del ricorrente, ma comunicata da quest’ultimo ad altri responsabili del servizio, circostanze queste che non possono privarla della sua forza probante.

(v. punto 64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 1996, causa T‑353/94, Postbank/Commissione (Racc. pag. II‑921, punti 67 e 68)

3.      La circostanza che una decisione di riassegnazione di un funzionario nell’interesse del servizio, come conseguenza di difficoltà relazionali con il suo superiore gerarchico, sia stata accompagnata dalla riassegnazione di altri funzionari in base ad un’operazione rientrante nella mobilità obbligatoria prevista da una direttiva interna adottata dall’amministrazione non è tale da mettere in discussione la sua legittimità.

(v. punto 70)

4.      Nell’ambito di una riassegnazione che coinvolge più funzionari, uno dei quali riassegnato nell’interesse del servizio come conseguenza di difficoltà relazionali con il suo superiore gerarchico, gli altri riassegnati in base alla mobilità obbligatoria prevista da una direttiva interna adottata dall’amministrazione, non è possibile alcun confronto tra il primo e i secondi che, non essendo implicati in un conflitto di persone, si trovano in una situazione diversa dalla sua. Il fatto che l’amministrazione abbia tenuto conto del rifiuto di essere riassegnato verso un determinato posto di un funzionario riassegnato per causa di mobilità obbligatoria e non dello stesso rifiuto del funzionario riassegnato nell’interesse del servizio non costituisce quindi una discriminazione.

(v. punti 92 e 94)