Language of document :

Ricorso proposto il 22 febbraio 2019 – Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-161/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo autorizzato la caccia primaverile delle beccacce nel Land Niederösterreich (Bassa Austria), è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici1 ;

condannare la Repubblica d’Austria alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro l’autorizzazione alla caccia primaverile delle beccacce (Scolopax rusticola) nella Bassa Austria. Le beccacce maschio possono essere cacciate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 aprile durante il volo di corteggiamento, per un numero di abbattimenti fino a un massimo di 1410 beccacce (da febbraio 2017: 759).

La Commissione ritiene che il regime in questione violi il divieto di caccia primaverile previsto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147.

La Repubblica d’Austria adduce che il regime rientra nella deroga prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147. Ai sensi di tale norma, gli Stati membri possono derogare, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, incombe agli Stati membri dimostrare che le condizioni necessarie sono soddisfatte.

La Commissione ritiene che la Repubblica d’Austria non abbia dimostrato l’esistenza di nessun’altra soluzione soddisfacente ai sensi della frase introduttiva dell’articolo 9, paragrafo 1, né comprovato che il numero massimo di abbattimenti concesso sia conforme al requisito delle «piccole quantità» previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva. La caccia autunnale appare un’alternativa soddisfacente, poiché le beccacce sono presenti in quantità considerevoli nelle aree di caccia della Bassa Austria anche in autunno. La Repubblica d’Austria non ha fornito elementi di prova convincenti a sostegno della sua argomentazione secondo la quale la caccia primaverile avrebbe un impatto minore sulle popolazioni di beccacce rispetto a quella autunnale. Inoltre, il calcolo delle «piccole quantità» è errato, in quanto le autorità austriache si basano su popolazioni di riferimento erronee.

____________

1 GU 2010, L 20, pag. 7.