Language of document : ECLI:EU:F:2008:50

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

29 aprile 2008

Causa F‑133/07

André Hecq

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Durata della procedura medica – Ricorso per risarcimento danni – Mancanza di reclamo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Hecq chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 12 luglio 2007 con cui la Commissione statuisce sul suo reclamo, in quanto, con tale decisione, la Commissione ha respinto la sua domanda diretta, da una parte, alla corresponsione di interessi di mora sulle somme che potrebbero essergli riconosciute in applicazione dell’art. 73 dello Statuto e, dall’altra, al versamento di una somma di EUR 2 000 in risarcimento del preteso danno morale da lui subito a seguito della lentezza inammissibile dell’amministrazione nel trattare la sua pratica.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni proposto in mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Competenza anche di merito

(Statuto dei funzionari, artt. 73, 90 e 91)

1.      Le conclusioni dirette all’annullamento di una decisione di rigetto di un reclamo e che non perseguono uno scopo diverso dalla corresponsione del risarcimento negato al ricorrente con la detta decisione si confondono con le conclusioni dirette al risarcimento danni, di modo che esse sono ricevibili, nel sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, solo se il ricorso è stato preceduto da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento differisce a seconda che il danno di cui è chiesto il risarcimento derivi da un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato presentare, nei termini fissati, all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo diretto contro l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un risarcimento. Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce una decisione che arreca pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice comunitario.

Pur ammettendo che un’azione diretta al risarcimento danni possa essere intentata in maniera rituale nella fase del reclamo e, di conseguenza, non essere necessariamente preceduta da una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ciò presuppone che tale azione diretta al risarcimento danni sia fondata sull’illiceità dell’atto contro il quale il detto reclamo è stato presentato. In tale ipotesi, esiste un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e il ricorso per risarcimento danni, di modo che quest’ultimo, in quanto accessorio al ricorso di annullamento, è ricevibile, senza dover essere necessariamente preceduto da una domanda che inviti l’autorità che ha il potere di nomina a risarcire il preteso danno subito. Qualora, invece, l’azione diretta al risarcimento danni non sia fondata sulla contestazione di un atto che arreca pregiudizio, essa è indipendente da ogni azione di annullamento e il ricorso per risarcimento danni non può essere proposto senza la previa contestazione della decisione di rigetto controversa dinanzi all’amministrazione.

(v. punti 18, 23 e 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 febbraio 1992, causa T‑64/91, Marcato/Commissione (Racc. pag. II‑243, punti 31‑33 e giurisprudenza ivi citata); 13 luglio 1995, causa T‑44/93, Saby/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑541, punto 31); 12 maggio 1998, causa T‑184/94, O’Casey/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑183 e II‑565, punto 98), e 28 gennaio 2003, causa T‑138/01, F/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑137, punto 57)

2.      Pur essendo vero che il giudice comunitario, nell’ambito di un ricorso di annullamento, può riconoscere d’ufficio il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente a seguito della durata anormale di una procedura medica ai sensi dell’art. 73 dello Statuto, quand’anche l’interessato non abbia intentato un’azione diretta al risarcimento danni sul fondamento degli artt. 90 e 91 dello Statuto e le condizioni procedurali previste da tali articoli non siano state, per definizione, rispettate, la domanda volta ad ottenere una siffatta condanna dell’amministrazione è tuttavia irricevibile qualora il ricorso per risarcimento danni proposto dal funzionario non abbia formato oggetto di un regolare procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie e qualora la procedura medica non si sia ancora conclusa.

Infatti, da un parte, il giudice comunitario può far uso delle sue prerogative giurisdizionali, in particolare della competenza anche di merito di cui dispone nelle controversie a carattere pecuniario, solo se è ritualmente adito. Dall’altra, il fatto che l’esito della procedura ai sensi dell’art. 73 non sia conosciuto osta a che il giudice possa valutare la realtà e la portata del preteso danno morale. Infine, in ogni caso, un siffatto risarcimento d’ufficio può essere concesso solo per dare effetto utile all’accertamento di una durata anormale della procedura medica qualora, nell’ambito di un ricorso di annullamento, tale irregolarità non possa nondimeno giustificare l’annullamento della decisione impugnata.

(v. punti 26 e 28-30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punti 162‑167)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2008, causa F‑77/07, Labate/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 20‑22)