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Ricorso proposto il 28 settembre 2007 - Kerstens/Commissione

(Causa F-102/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. MC. Mourato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) 23 novembre 2005, che attribuisce al ricorrente 3 punti di priorità della direzione generale (PMO) (in prosieguo: "PPDG") a titolo dell'esercizio di promozione 2004, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85/2005 del 23 novembre 2005;

annullare la decisione dell'APN 23 novembre 2005, che attribuisce al ricorrente 0 punti di priorità della direzione generale (PMO) (PPDG) a titolo dell'esercizio di promozione 2005, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 85/2005 del 23 novembre 2005;

annullare la decisione dell'APN 17 novembre 2006, che attribuisce al ricorrente 0 PPDG a titolo dell'esercizio di promozione 2006, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55/2006;

annullare la decisione dell'APN 17 novembre 2006, che attribuisce 0 punti di priorità nell'interesse dell'istituzione (PPII) a titolo dell'esercizio di promozione 2006, così come pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55/2006;

annullare la decisione esplicita dell'APN 15 giugno 2007, che respinge i reclami del ricorrente nn. R/142/07 e R/183/07, presentati rispettivamente in data 16 e 22 febbraio 2007;

in tale contesto, prendere atto che egli si riserva il diritto di invocare l'esistenza di uno sviamento di potere, la violazione delle norme relative ai procedimenti disciplinari, nonché di chiedere un indennizzo alla Commissione delle Comunità europee;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente, dipendente di ruolo di grado A12, deduce cinque motivi, il primo dei quali si basa sulla violazione del principio di esaurimento del contingente di punti di priorità di cui all'art. 5 delle disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: "DGE") dell'art. 45 dello Statuto del personale, e su un errore manifesto di valutazione per quanto attiene alla concessione dei punti di priorità attribuiti dal direttore generale (PPDG) a titolo dell'esercizio di promozione 2004.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 4-6 delle DGE dell'art. 45, nonché un errore manifesto di valutazione relativo alla concessione dei PPDG 2005 e 2006.

Il terzo motivo è fondato sulla violazione dell'art. 9 delle DGE dell'art. 45 e su un errore manifesto di valutazione relativo alla concessione dei punti di priorità che riconoscono il lavoro svolto nell'interesse dell'Istituzione (PPII). In via subordinata, il terzo motivo riguarda la violazione dei principi di non retroattività e di certezza del diritto.

Il quarto motivo è relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento nella concessione dei PPDG 2004, 2005 e 2006, e dei PPII 2006.

Il quinto motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione per quanto concerne la concessione dei PPDG 2004, 2005 e 2006.

Infine, il ricorrente si riserva il diritto di invocare l'esistenza di uno sviamento di potere e la violazione delle norme relative ai procedimenti disciplinari, nonché di chiedere un indennizzo alla Commissione.

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