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Ricorso presentato il 31 marzo 2008 - Marcuccio / Commissione

(Causa F- 42/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'accertamento del fatto che la Delegazione della Commissione europea in Angola, in data 18 marzo 2002, inviò, a mezzo telecopia, una nota, datata 18 marzo 2002 ed indirizzata al ricorrente, ad un'utenza telefonica che non era nel controllo né nella disposizione del ricorrente, l'accertamento dell'illiceità di tale fatto e la condanna della convenuta al pagamento della somma di 100 000 euro a titolo di risarcimento del danno.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione di rigetto, comunque formatasi, della domanda datata 8 marzo 2007;

annullare, per quanto necessario, la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato l0 settembre 2007;

annullare, per quanto necessario, la nota datata 9 gennaio 2008;

accertare il fatto che la Delegazione della Commissione europea in Angola, in data 18 marzo 2002, inviò, a mezzo telecopia spedita all'utenza telefonica identificata con il numero di telefono e telecopiatrice +39.0833.54xxxx una nota datata 18 marzo 2002 ed indirizzata al ricorrente, ed accertare e dichiarare l'illiceità di tale fatto;

condannare la convenuta ad elargire al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno patito e patendo in relazione al fatto generatore del danno de quo e da quest'ultimo causato, la somma di 100 000 euro, ovvero quella somma maggiore ovvero minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, maggiorata degli interessi nella misura del 10% all'anno, e con capitalizzazione annuale, a decorrere dalla data della domanda datata 8 marzo 2007 e fino al soddisfo;

condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari di procedura, ivi inclusi quelli relativi alla redazione di perizia di parte che sarà eventualmente effettuata al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la condanna della convenuta a versare al ricorrente le somme summenzionate nonché, più in generale, di qualsiasi fatto rilevante ai fini dell'emananda sentenza nella causa de qua.

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