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Ricorso proposto il 1° aprile 2010 - Bombín Bombín / Commissione

(Causa F-22/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Luis María Bombín Bombín (Roma, Italia) (rappresentante: avv. R. Pardo Pedernera)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione europea, adottata in risposta al reclamo del ricorrente, che gli riconosce una compensazione pecuniaria solamente per 12 giorni di congedo e non per i 29 giorni che egli aveva maturato ma non preso al momento dell'inizio del suo congedo per aspettativa

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione della Commissione europea, adottata il 4 gennaio 2010, con la quale è stata riconosciuta e pagata al ricorrente solamente la compensazione economica per 12 giorni;

riconoscere al ricorrente (ai fini del calcolo e della relativa compensazione economica) tutti i giorni di congedo (ossia, in totale, 29 giorni) che egli aveva maturato e non aveva ancora preso al momento dell'inizio del suo congedo per aspettativa;

per quanto attiene alle spese, il ricorrente non presenta alcuna pretesa, in quanto ritiene che la soluzione di questa causa da parte della Tribunale sia importante per le parti, entrambe in buona fede, e che non siano giustificate pretese in ordine alle spese.

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