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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio) il 10 maggio 2017 – Ibrahima Diallo / État belge

(Causa C-246/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Ibrahima Diallo

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 1 , debba essere interpretato nel senso che richiede che la decisione relativa all’accertamento del diritto di soggiorno sia adottata e comunicata entro sei mesi o nel senso che consente che la decisione sia adottata entro tale termine ma sia comunicata successivamente. Qualora la predetta decisione possa essere comunicata successivamente, entro quale termine debba avvenire tale comunicazione.

Se l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto con l’articolo 5 della medesima direttiva, con l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/86/CE [del Consiglio], del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare 2 e con gli articoli 7, 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, debba essere interpretato e applicato nel senso che la decisione adottata su tale base deve soltanto essere adottata entro il termine di sei mesi da esso prescritto, senza che esista alcun termine per la sua comunicazione, né alcuna incidenza sul diritto di soggiorno nel caso in cui la comunicazione intervenga oltre tale termine.

Se, al fine di garantire l’effettività del diritto di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione, il principio di effettività osti a che l’autorità nazionale possa avvalersi, a seguito dell’annullamento di una decisione relativa a detto diritto, dell’intero termine di sei mesi di cui essa disponeva ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In caso affermativo, di quale termine disponga ancora l’autorità nazionale dopo l’annullamento della propria decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto in questione.

Se gli articoli 5, 10 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, con gli articoli 7, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, siano compatibili con una giurisprudenza e con disposizioni nazionali, quali gli articoli 39/2, paragrafo 2, 40, 40 bis, 42 e 43 della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri, e l’articolo 52, paragrafo 4, del regio decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri, che comportano che una sentenza di annullamento di una decisione che rifiuta il soggiorno sulla base di tali disposizioni, emessa dal Conseil du contentieux des étrangers, abbia un effetto interruttivo e non sospensivo del termine perentorio di sei mesi prescritto dall’articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, dall’articolo 42 della legge del 15 dicembre 1980 e dall’articolo 52 del regio decreto dell’8 ottobre 1981.

Se la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, imponga che dal superamento del termine di sei mesi previsto dal suo articolo 10, paragrafo 1, derivi una conseguenza e, in caso affermativo, quale conseguenza debba derivarne. Se la medesima direttiva 2004/38/CE imponga o consenta che la conseguenza del superamento di tale termine sia la concessione automatica della carta di soggiorno richiesta, senza che sia stato accertato che il richiedente soddisfi effettivamente le condizioni necessarie per beneficiare del diritto di soggiorno da lui rivendicato.

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1     Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

2     GU L 251, pag. 12.