Language of document : ECLI:EU:C:2016:397

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 2 giugno 2016 (1)

Causa C‑185/15

Marjan Kostanjevec

contro

F&S Leasing, GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte Suprema della Repubblica di Slovenia)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione ratione temporis – Domanda riconvenzionale con cui è azionato un diritto a titolo di arricchimento indebito – Materia contrattuale – Luogo di esecuzione dell’obbligazione»





I –    Introduzione

1.        Nella presente causa la Corte si trova ad affrontare una situazione del tutto inusuale, sia sotto il profilo processuale che di fatto, in relazione alla quale il giudice del rinvio sottopone ad essa diverse questioni pregiudiziali tutte vertenti sul regolamento (CE) n. 44/2001 (2).

2.        Con le questioni pregiudiziali si chiede, da un lato, se un’azione con cui un consumatore, inizialmente condannato al pagamento, agisce – dopo la revoca del titolo di pagamento – nei confronti della controparte per arricchimento indebito ai fini di ottenere la restituzione del pagamento compiuto, debba essere considerata una domanda riconvenzionale ai sensi del suddetto regolamento. Dall’altro, nell’ambito della presente causa si discute dell’interpretazione del foro del consumatore e del foro contrattuale di cui al regolamento (CE) n. 44/2001.

3.        Prima di rispondere alle questioni pregiudiziali vere e proprie, la Corte dovrà inoltre esaminare se il regolamento (CE) n. 44/2001 possa trovare applicazione al caso di specie, posto che la domanda di pagamento nei confronti del consumatore è stata proposta prima dell’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea il 1° maggio 2004.

II – Contesto normativo

A –    Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 44/2001

4.        Il considerando 11 del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto (...)».

5.        L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 ha il seguente tenore:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1.      a)      in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); (...)».

6.        L’articolo 6 del regolamento n. 44/2001 così recita:

«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta: (...)

3.      qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale; (…)».

7.        L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«(…) la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)      qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)      qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c)      in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

8.        In base all’articolo 16 del regolamento n. 44/2001, la regola del foro del consumatore «non pregiudic[a] il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».

9.        A norma dell’articolo 28 del regolamento n. 44/2001:

«(…) Ove più cause connesse siano pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

(...)

(3)      Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».

10.      La disposizione transitoria di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così stabilisce:

«Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore».

2.      Regolamento n. 864/2007 (in prosieguo: il «regolamento Roma II»)

11.      Il considerando 7 del regolamento n. 864/2007 (3) chiarisce quanto segue:

«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

12.      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 stabilisce che:

«Ove un’obbligazione extracontrattuale derivante da un arricchimento senza causa, compresa la ripetizione dell’indebito, si ricolleghi a una relazione esistente tra le parti, come quella derivante da un contratto o da un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione».

3.      Regolamento n. 593/2008 (in prosieguo: il «regolamento Roma I»)

13.      Il considerando 7 del regolamento n. 593/2008 (4) ha il seguente tenore:

«Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 (…) e con il [regolamento Roma II]».

14.      L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 prevede quanto segue:

«La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare: (...)

e)      le conseguenze della nullità del contratto».

B –    Diritto nazionale

15.      In base alla normativa slovena in materia di obbligazioni, chi ha beneficiato, senza causa, di un arricchimento a danno di un terzo è tenuto a restituire quanto percepito, se ciò è possibile, o altrimenti, a rimborsare il valore del vantaggio ottenuto. L’obbligo di restituzione – o di rimborso ‑ in ragione dell’arricchimento indebito sussiste anche quanto un soggetto ottiene qualcosa in ragione di una condizione venuta successivamente meno.

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16.      Le parti del procedimento principale avevano stipulato, in data 14 gennaio 1994, un contratto di leasing finanziario dal quale il locatore trae un diritto di pagamento. Nel 1995 egli azionava tale diritto per la prima volta, in sede giudiziale, contro il locatario e, nel 2004, otteneva un titolo che – a seguito di infruttuosa impugnazione – diveniva definitivo ed esecutivo. Nel corso del 2006 le parti concordavano un pagamento di EUR 18 678,45 a soddisfacimento di detto titolo.

17.      Il locatario impugnava però la sua condanna al pagamento con un ulteriore mezzo di impugnazione ammissibile (5). A seguito di detta impugnazione, il Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia) revocava, in data 9 luglio 2008, le decisioni con cui era stata accolta la richiesta di pagamento del locatore e rinviava la causa al giudice di primo grado affinché si pronunciasse nuovamente nel merito. In tale fase del procedimento, il locatario proponeva nei confronti del locatore una domanda riconvenzionale diretta a ottenere la restituzione dell’importo di EUR 18 678,45, maggiorato di interessi motivando la suddetta domanda sulla base di un arricchimento senza causa posto che la sentenza del 2004 – che riconosceva il diritto del locatore ‑ era venuta meno.

18.      A seguito del rinvio, la domanda di pagamento del locatore veniva respinta con provvedimento passato in giudicato. La domanda proposta dal locatario veniva invece accolta in primo e in secondo grado. Contro tale decisione agiva quindi il locatore, ora soccombente, dinanzi al giudice del rinvio contestando la competenza internazionale dei giudici sloveni rispetto alla domanda del locatario.

19.      In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se la nozione di domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione (6), è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta (7) e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente (8), nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza, [in seguito] annullata, pronunciata nel procedimento sulla domanda principale della convenuta.

2)      Se la nozione di «materia di contratti conclusi da consumatori» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento n. 44/2001, e con la quale il ricorrente‑consumatore chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori.

3)      Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:

a)      se la nozione di «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che comprende anche la domanda con la quale il ricorrente fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, ma che viene presentata come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale della convenuta, la quale riguarda il rapporto contrattuale tra le parti, laddove l’oggetto della richiesta fondata su un indebito arricchimento è la restituzione dell’importo che il ricorrente è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia contrattuale;

qualora sia possibile rispondere affermativamente alla questione precedente:

b)      se nel caso sopra descritto la competenza secondo il luogo dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere esaminata in base alle regole che disciplinano l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da una richiesta fondata su un indebito arricchimento.

IV – Analisi

20.      Il giudice del rinvio chiede, in prima battuta, di pronunciarsi sul foro della domanda riconvenzionale rispetto alla richiesta di restituzione del locatario e, con la seconda questione, sul foro competente in materia di contratti conclusi da consumatori. Egli solleva la terza questione solo nell’eventualità di una risposta negativa ad entrambe le prime questioni e, la seconda parte della stessa, solo nell’ipotesi di una risposta affermativa alla prima parte di detta terza questione.

21.      Tutte le questioni pregiudiziali riguardano l’interpretazione del regolamento n. 44/2001. Dal contesto del procedimento, come riferito dal giudice del rinvio, non risulta però evidente se la Corte debba rispondere alle suddette questioni. È invece dubbio se il regolamento in parola possa, alla luce del suo ambito di applicazione ratione temporis, trovare applicazione nel procedimento principale.

22.      Il regolamento n. 44/2001 è entrato in vigore nel territorio sloveno con l’adesione della Slovenia all’Unione il 1° maggio 2004 (9). Il procedimento contro il locatario ricorrente in via riconvenzionale risale però al 1995 e, quindi, a un momento anteriore all’adesione della Repubblica di Slovenia all’Unione europea.

23.      Prima di analizzare le questioni pregiudiziali occorre pertanto chiarire se il regolamento n. 44/2001 trovi applicazione nel caso di specie. In caso negativo, non occorrerebbe rispondere alle questioni pregiudiziali in quanto esse non avrebbero allora alcun collegamento con la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio e sarebbero meramente ipotetiche (10).

A –    Sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 44/2001

24.      In base al suo articolo 66, il regolamento n. 44/2001 si applica soltanto alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore.

25.      Il regolamento non vale pertanto, evidentemente, per l’originaria domanda di pagamento del locatore, risalente al 1995.

26.      Le questioni pregiudiziali non si ricollegano però direttamente alla suddetta richiesta di pagamento del locatore. Esse si riferiscono piuttosto alla domanda riconvenzionale proposta dal locatario nel 2008 che questi aveva azionato allorché il procedimento sloveno, successivamente alla sua definitiva conclusione, era stato rinviato al giudice di primo grado. A tale data, il regolamento n. 44/2001 era già applicabile nella Repubblica di Slovenia.

27.      Assume quindi importanza determinante se questa domanda di tutela giurisdizionale costituisca un’autonoma «azione» ai sensi dell’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 e se, a prescindere dal fatto che il procedimento nel suo insieme risale al 1995, essa ricada nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento.

28.      La Commissione europea non condivide una posizione siffatta. Essa ritiene che il procedimento debba essere considerato come un unicum e debba essere collocato temporalmente prima dell’entrata in vigore in Slovenia del regolamento n. 44/2001. Essa ritiene pertanto che le questioni pregiudiziali siano irricevibili.

29.      Un’analisi così superficiale non sembra però né necessaria, né ovvia.

30.      Da un lato, il procedimento avviato contro il locatario si era già concluso definitivamente prima di essere rinviato, nel 2008, al giudice di primo grado. In tale contesto, in considerazione dell’effetto preclusivo del passaggio in giudicato, è realmente dubbio se, sotto il profilo del diritto dell’Unione, si debba ravvisare una continuità processuale a ritroso sino al 1995 o se non appaia invece necessario ritenere che l’iter processuale, già concluso, sia stato riavviato nel 2008, in un momento, quindi, in cui il regolamento n. 44/2001 era già applicabile in Slovenia.

31.      L’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 non rimanda inoltre – diversamente dal suo articolo 30, punto 1 (11) ‑ al deposito della (prima) domanda giudiziale bensì alla presentazione di una determinata azione. Ove essa sia presentata dopo l’entrata in vigore del regolamento, quest’ultimo è applicabile a norma del suo articolo 66.

32.      Dall’articolo 66 del regolamento non risulta che, in tal modo, si intenda fare riferimento soltanto alla prima istanza nell’ambito di un procedimento complesso in cui confluiscono più domande. Se con «azione» inoltre si intende, in linea con la sentenza Danvaern Production (12), un ricorso autonomo contenente una domanda che va oltre il mero rigetto delle affermazioni della controparte, appare possibile ricondurre l’azionamento in sede giudiziale di un diritto a titolo di arricchimento indebito nei confronti della controparte processuale nella nozione di «azione» di cui all’articolo 66 del regolamento n. 44/2001.

33.      Tale conclusione non può neanche essere confutata dal fatto che l’articolo 66 del regolamento n. 44/2001 in alcune versioni linguistiche non utilizza il termine «azione» bensì «procedimento»(13). Infatti non emerge neanche dall’utilizzo del termine «procedimento» che azione e domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 66 debbano costituire un procedimento unico e ininterrotto. Anche qualora determinati ordinamenti nazionali dovessero adottare questo orientamento, ciò non contrasterebbe con l’interpretazione autonoma dell’articolo 66 proposta in questa sede.

34.      Occorre pertanto ritenere che la domanda di pronuncia pregiudiziale, le cui questioni riguardano tutte la richiesta a titolo di arricchimento indebito avanzata dal locatario nel 2008, ricada nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 44/2001.

35.      Le questioni pregiudiziali non sono pertanto ipotetiche e la Corte è chiamata a darvi risposta.

B –    Sulla prima questione pregiudiziale

36.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, rispetto a una domanda di tutela giurisdizionale come quella oggetto del procedimento principale, vada ravvisata la competenza del foro della domanda riconvenzionale di cui all’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

37.      Accanto a una definizione generale della nozione dell’istituto della domanda riconvenzionale occorre quindi esaminare, in prosieguo, se la domanda a titolo di arricchimento indebito del locatario nasca, ai sensi della disposizione succitata, «dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale [del locatore]».

1.      Nozione di domanda riconvenzionale di cui all’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001

38.      La nozione di domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata in maniera autonoma. La Corte ha precisato tale nozione nella causa Danvaern Productions, stabilendo che essa vale per la domanda di condanna distinta a carico del ricorrente che eventualmente «[si riferisce anche] ad una somma maggiore di quella pretesa dall’attore e può essere tenuta ferma anche se la domanda attorea viene respinta» (14).

39.      Con la domanda riconvenzionale deve quindi essere proposta una domanda distinguibile dalla richiesta di parte ricorrente e diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto (15).

40.      Nel caso di specie occorre partire da questo presupposto.

41.      La domanda di restituzione del pagamento effettuato costituisce infatti un’autonoma domanda del locatario, diretta a ottenere una condanna distinta del locatore, ossia alla restituzione di quanto prestato senza causa. Una siffatta domanda non costituisce un mero mezzo di difesa contro la richiesta di pagamento della controparte processuale.

2.      Nozione di «[domanda] nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale»

42.      L’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 prevede inoltre che la domanda riconvenzionale nasca «dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale».

43.      Finora la Corte non si è ancora occupata in modo esaustivo dell’interpretazione dell’espressione «nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale» (16). Anche tale espressione deve essere interpretata in modo autonomo tenuto conto degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, fermo restando però che non si impone un ricorso alla giurisprudenza elaborata sulla base dell’articolo 28 del regolamento (17).

44.      L’obiettivo del foro speciale della domanda riconvenzionale consiste nel permettere alle parti di sottoporre le loro rispettive domande nel corso dello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice (18), a condizione che esse si ricolleghino a una fattispecie unitaria e abbiano quindi «il [loro] titolo nel contratto ovvero nel fatto che serve da fondamento alla domanda [introduttiva] originaria» (19).

45.      Così è nel caso di specie. La domanda di rimborso azionata in via riconvenzionale si fonda infatti sul contratto di leasing da cui era scaturito il diritto al pagamento del ricorrente.

46.      La richiesta di restituzione di quanto versato in adempimento di un obbligo fondato su un titolo ha sì natura di arricchimento indebito, ma può essere ricondotta al contratto di leasing nella misura in cui il relativo diritto non sarebbe insorto in mancanza di detto contratto e della prestazione erogata in suo adempimento.

47.      Al fine di stabilire se vi sia un collegamento sufficientemente stretto con il contratto concluso dalle parti, è inoltre possibile prendere in considerazione le valutazioni compiute nel regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (regolamento Roma I) e nel regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (regolamento Roma II). Entrambi tali regolamenti muovono infatti unanimemente dal principio che, al fine di una restituzione delle prestazioni a titolo di arricchimento indebito occorre fare riferimento al diritto applicabile al contratto sottostante (20) e ravvisano quindi, in definitiva, l’origine della domanda per ingiustificato arricchimento nel contratto per la cui esecuzione è stata erogata la prestazione controversa.

48.      Alla luce della considerazione che precede, è evidente che occorre riconoscere una corrispondente unitarietà e un’origine nel contratto anche nel caso di domande riconvenzionali a titolo di arricchimento indebito nell’ambito dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

49.      Tanto premesso, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che la nozione di «domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale», ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ricomprende anche una domanda proposta dopo che è stata revocata la sentenza definitiva ed esecutiva emanata nel procedimento vertente sulla domanda iniziale del soggetto nel frattempo divenuto convenuto e dopo che la causa è stata rinviata al giudice di primo grado affinché si pronunci nuovamente sulla questione e con cui l’attuale ricorrente chiede, a titolo di arricchimento indebito, la restituzione di un importo che lui ha versato in base alla sentenza inizialmente emanata nel procedimento originario e poi revocata.

C –    Sulla seconda questione pregiudiziale

50.      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede di chiarire se l’azione di un consumatore, con cui questi fa valere in via riconvenzionale, in relazione a un contratto concluso da un consumatore ai sensi del regolamento n. 44/2001, un diritto a titolo di arricchimento indebito costituisca anch’essa un contratto concluso da un consumatore.

1.      Sulla ricevibilità della seconda questione pregiudiziale

51.      Il giudice del rinvio non ha circoscritto la questione in parola all’ipotesi – che qui non ricorre – che sia negato il foro della domanda riconvenzionale.

52.      Nel caso di specie quindi potrebbe tuttavia risultare superfluo rispondere alla seconda questione pregiudiziale poiché, nel procedimento principale, è stata comunque riconosciuta la competenza del foro della domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e che, per tale motivo, occorre pertanto già confermare la competenza internazionale dei giudici sloveni.

2.      A titolo precauzionale: analisi, nel merito, della seconda questione pregiudiziale

53.      In via precauzionale si rende opportuno esaminare brevemente la seconda questione e analizzare la natura giuridica della domanda per arricchimento indebito azionata in via riconvenzionale alla luce del foro del consumatore.

54.      Nel caso del foro del consumatore, la Corte ha adottato un approccio ampio includendovi anche quei diritti che presentano soltanto un «collegamento stretto» con un contratto concluso da un consumatore (21). Una domanda di tutela giurisdizionale come quella del procedimento principale diretta alla restituzione di un pagamento compiuto in adempimento di un contratto concluso da un consumatore – nel caso di specie, un contratto di leasing finanziario – presenta un siffatto stretto collegamento.

55.      Alla luce di quanto precede, occorrerebbe rispondere alla seconda questione pregiudiziale asserendo che la nozione di «contratti conclusi da consumatori» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata nel senso che ricomprende anche una domanda proposta dal consumatore a titolo di arricchimento indebito e collegata a un diverso contratto concluso da consumatori contro di lui azionato e che mira alla restituzione dell’importo che egli era stato chiamato a versare in base a una sentenza emanata nell’ambito dell’altro contratto stipulato da un consumatore poi revocata.

D –    Sulla terza questione pregiudiziale

56.      Con la terza questione il giudice del rinvio vuole sapere se (ed eventualmente come) trovi applicazione la disposizione in materia di competenza del foro contrattuale, ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, quando il locatario aziona, come nel procedimento principale, un diritto a titolo di arricchimento indebito.

57.      Posto che la competenza dei giudici sloveni può essere fondata sia sulle disposizioni in materia di competenza per le domande riconvenzionali che su quelle relative ai contratti conclusi dai consumatori, risulta superfluo rispondere alla terza questione. A titolo precauzionale, occorre però analizzarla brevemente.

1.      Sulla prima parte della terza questione pregiudiziale

58.      La nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 riguarda anzitutto ogni obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra (22). L’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 ricomprende però così non solo gli obblighi contrattuali immediati, ma anche obbligazioni secondarie, ad esempio richieste di risarcimento del danno o di restituzione sostitutive dell’obbligazione contrattuale non adempiuta (23).

59.      Solo di recente la Corte ha chiarito al riguardo, nella causa Profit Investment SIM, che le «azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella “materia contrattuale”, ai sensi di tale disposizione» (24) e ha fatto riferimento al riguardo al «nesso causale tra il diritto alla restituzione e il vincolo contrattuale» (25).

60.      Tale approccio può essere trasferito direttamente sulla causa qui oggetto di decisione in cui non si discute certamente di un contratto nullo in senso stretto, ma di un pagamento divenuto senza causa a seguito del venir meno del titolo di pagamento.

61.      Occorrerebbe quindi rispondere alla prima parte della terza questione pregiudiziale asserendo che l’espressione «in materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche una domanda come quella oggetto del procedimento principale con cui un locatario aziona un diritto a titolo di arricchimento indebito.

2.      Sulla seconda parte della terza questione pregiudiziale

62.      La seconda parte della terza questione si riferisce alla determinazione del luogo di adempimento del diritto controverso.

63.      Posto che il contratto di leasing finanziario di cui trattasi nel procedimento principale, cui si ricollega la domanda per indebito arricchimento, non è né un contratto di compravendita (26), né un contratto di prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b) (27), il luogo dell’adempimento deve essere stabilito nel caso di specie ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), ossia sulla base del diritto nazionale applicabile al diritto azionato (28).

64.      Posto che, nella giurisprudenza, nel caso di diritti secondari è dirimente l’obbligazione il cui mancato adempimento viene dedotto a fondamento delle domande (29), risulta necessario, anche nel caso di una domanda per arricchimento indebito azionata in forza di una prestazione senza causa, fare riferimento al luogo dell’adempimento del (presunto) obbligo di pagamento originario. Nello stesso senso depongono le valutazioni presenti nell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Roma I, secondo cui anche le conseguenze di un contratto inadempiuto (ad esempio la sua risoluzione) sono assoggettate alle disposizioni applicabili al contratto (30).

65.      Occorrerebbe quindi rispondere alla seconda parte della terza questione pregiudiziale nel senso che il luogo di esecuzione dell’obbligazione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dovrebbe essere determinato in applicazione delle disposizioni del diritto nazionale vigenti per l’adempimento dell’originaria obbligazione contrattuale di pagamento di cui si richiede ora la restituzione.

V –    Conclusione

66.      Alla luce di quanto precede, posto che solo la risposta alla prima questione pregiudiziale è rilevante ai fini della decisione, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali:

67.      La nozione di «domanda riconvenzionale nascente dal contratto (…) su cui si fonda la domanda principale», ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ricomprende anche una domanda, proposta dopo che è stata revocata la sentenza definitiva ed esecutiva emanata nel procedimento vertente sulla domanda iniziale del soggetto nel frattempo divenuto convenuto e dopo che la causa è stata rinviata al giudice di primo grado affinché si pronunci nuovamente sulla questione, con la quale l’attuale ricorrente chiede, a titolo di arricchimento indebito, la restituzione di un importo che lui ha versato in base alla sentenza inizialmente emanata nel procedimento originario e poi revocata.


1 –      Lingua originale: il tedesco.


2–      Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3–      Regolamento del Parlamento e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40).


4–      Regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).


5–      Nella domanda di pronuncia pregiudiziale il mezzo di ricorso sloveno in parola è indicato, al punto 3, come «Revision [ricorso per revisione]»; nel caso di specie, si tratta tuttavia, in base all’interpretazione tedesca di detta nozione piuttosto di un «Antrag auf Wiederaufnahme [ricorso per revocazione]» del procedimento già concluso in modo definitivo.


6–      Sulla nozione di revisione v. nota 5.


7–      Si intende qui il locatore e convenuto incidentale.


8–      Si intende qui il locatario e ricorrente incidentale.


9–      Sull’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 44/2001, v. sentenza Wolf Naturprodukte (C‑514/10, EU:C:2012:367, punto 19) e le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón nella medesima causa (C‑514/10, EU:C:2012:54, paragrafo 25).


10–      Sentenza Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).


11–      La disposizione in parola riguarda la delimitazione delle competenze di più giudici aditi l’uno dopo l’altro e opera peraltro soltanto per la sezione 9 del capo II del regolamento, in cui però l’articolo 66 qui in esame non rientra.


12–      Sentenza Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239, punto 18).


13–      V. ad esempio la versione inglese («legal proceedings»), svedese («rättsliga förfaranden») e quella slovena («pravne postopke»). Le versioni francese, italiana e spagnola si orientano invece dal punto di vista terminologico verso la nozione di «azione giudiziaria».


14–      V. sentenza Danvaern Production (C‑341/93, EU:C:1995:239, punto 12).


15–      V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Danvaern Production (C‑341/93, EU:C:1995:139, paragrafo 26).


16–      V. l’ordinanza sulla domanda di pronuncia pregiudiziale Reichling (C‑69/02, EU:C:2002:221), manifestamente irricevibile.


17–      Anche nella disposizione in parola si pone la questione della «connessione» di due domande. Tuttavia, in base al suo tenore letterale («ai sensi del presente articolo») e alla sua collocazione sistematica, l’articolo 28, paragrafo 3, si riferisce esclusivamente a una situazione processuale nella quale sussiste il rischio di pervenire a soluzioni tra di loro incompatibili in quanto dinanzi a giudici differenti di diversi Stati membri pendono domande tra loro connesse. Di contro, nel caso della proposizione di una domanda riconvenzionale nel corso dello stesso processo, non sussiste un siffatto rischio.


18–      V. le conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Danvaern Production (C‑341/93, EU:C:1995:139, paragrafi 7 e 35).


19–      Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, 28).


20–      Dal punto di vista sistematico, nel caso di contratti nulli, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento Roma I deve essere considerato prioritario rispetto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Roma II (v. NomosKommentar-BGB/Leible, articolo 12 del regolamento Roma I, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).


21–      V., di recente, sentenza Hobohm (C‑297/14, EU:C:2015:844, punto 33).


22–      Sentenze Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268); Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499, punto 23), ed Engler (C‑27/02, EU:C:2005:33, punti 48 e 50).


23–      Sentenza de Bloos (14/76, EU:C:1976:134).


24–      Sentenza Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 58).


25–      Sentenza Profit Investment SIM (C‑366/13, EU:C:2016:282, punto 55).


26–      Sul requisito della compravendita di beni, v. sentenza Car Trim (C‑381/08, EU:C:2010:90, punti 32 e segg.).


27–      Sulla negazione della nozione di prestazione in caso di concessione dello sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, v. sentenza Falco Privatstiftung (C‑533/07, EU:C:2007:257, punto 29).


28–      V. sentenza Tessili/Dunlop (12/76, EU:C:1976:133, punti 13 e 15); sulla trasferibilità di detta giurisprudenza sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, v. sentenza Falco Privatstiftung (C‑533/07, EU:C:2007:257, punti 47 e segg.).


29–      V. sentenza De Bloos (14/76, EU:C:1976:134, punti 13 e 14).


30–      V. sul punto, supra, paragrafo 46 e Rauscher/Leible, EuZPR/EuIPR (2011), punto 30 e la giurisprudenza ivi citata.