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Ricorso proposto il 4 marzo 2008 - V / Commissione

(Causa F-33/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: V (rappresentante: C. Ronzi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione della Commissione del 15 maggio 2007 che comunicava alla ricorrente di non essere stata ritenuta fisicamente idonea all'esercizio di funzioni presso la Commissione europea, il ritiro dal suo fascicolo personale di talune perizie, nonché la domanda di risarcimento del danno morale e materiale subito.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 15 maggio 2007 che comunicava alla ricorrente di non essere stata ritenuta fisicamente idonea all'esercizio di funzioni presso la Commissione europea;

se necessario, annullare la decisione del 12 luglio 2007, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 1º giugno 2007;

ordinare il ritiro dal fascicolo personale della ricorrente delle perizie effettuate il 15 settembre 2006, il 21 settembre 2006 e il 28 marzo 2007 e, di conseguenza, affermare che occorre riferirsi al primo parere medico del 26 giugno 2006 nel quale la parte ricorrente era stata dichiarata idonea al lavoro;

condannare la convenuta a versare il risarcimento per il danno morale e materiale subito dalla ricorrente, calcolato provvisoriamente ex aequo et bono, come pari a EUR 170 900 (maggiorato degli interessi di mora il cui importo deve essere calcolato secondo il tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti, a partire dal 1º agosto 2006);

disporre la proroga, per la ricorrente, dell'elenco di riserva in cui figura il suo nome, mediante misure provvisorie, se la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dovesse intervenire oltre il mese di febbraio 2009 (data di scadenza della validità dell'elenco di riserva);

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

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