Language of document : ECLI:EU:T:2009:350

Causa T‑183/07

Repubblica di Polonia

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissione per la Polonia per il periodo 2008‑2012 — Termine di tre mesi — Competenze rispettive degli Stati membri e della Commissione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Art. 9, nn. 1 e 3, e art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87»

Massime della sentenza

1.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

2.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

3.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

4.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, nn. 1 e 3, e 11, n. 2)

5.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87)

6.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3)

7.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, n. 3, e 11, n. 2)

8.      Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Piano nazionale per l’assegnazione di quote di emissione dei gas a effetto serra (PNA)

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, artt. 9, 10 e 11, nn. 2 e 3)

1.      Il potere di controllo e di rigetto da parte della Commissione di un piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA), notificato da uno Stato membro conformemente all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, è fortemente circoscritto, dato che è soggetto a limiti sia sostanziali che temporali. Tale controllo, da un lato, è limitato all’esame da parte della Commissione della compatibilità del PNA con i criteri dell’allegato III e il disposto dell’art. 10 della direttiva e, dall’altro, va effettuato entro tre mesi a decorrere dalla notifica del PNA da parte dello Stato membro.

Per quanto riguarda i limiti temporali, l’art. 9, n. 3, della direttiva prevede un solo termine di tre mesi nel corso del quale la Commissione può pronunciarsi sul PNA. Nessuna ragione consente di supporre che, quando viene notificato un PNA incompleto, il termine di tre mesi di cui dispone la Commissione per respingerlo non possa cominciare a decorrere. Uno Stato membro, infatti, non può, notificando un PNA incompleto, rinviare indefinitamente una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 9, n. 3, della menzionata direttiva.

(v. punti 35-36)

2.      In mancanza di un potere generale di autorizzazione stricto sensu della Commissione nei confronti di un piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA) notificato, l’assenza di obiezioni da parte della stessa alla scadenza del termine di tre mesi, stabilito dall’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non può fondare alcuna presunzione di autorizzazione del PNA.

Infatti, il controllo preventivo effettuato ai sensi del citato art. 9, n. 3, non porta necessariamente a una decisione di autorizzazione. La Commissione deve intervenire solo qualora ritenga necessario sollevare obiezioni nei confronti di alcuni aspetti del PNA notificato e prendere, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il proprio PNA, una decisione di rigetto. Mancando quest’ultima, il PNA notificato acquista carattere definitivo e beneficia di una presunzione di legittimità che consente di mettere fine al divieto temporaneo di attuazione del PNA da parte dello Stato membro.

(v. punti 41-42)

3.      La Commissione può intervenire prima della scadenza del termine di tre mesi, di cui all’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, non soltanto, in un primo tempo, sollevando obiezioni o ponendo quesiti vertenti su taluni aspetti del piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA) notificato, ma anche, in un secondo tempo, in caso di rifiuto dello Stato membro di modificare il suo PNA, adottando una decisione di rigetto del PNA notificato. Mentre l’adozione di una decisione di rigetto ha l’effetto di interrompere il decorso del termine di tre mesi, quando la Commissione solleva obiezioni o pone dei quesiti vertenti su taluni aspetti del PNA notificato, il termine di tre mesi è sospeso.

(v. punto 43)

4.      La direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, ai fini dell’attuazione di tale sistema, stabilisce esplicitamente e con chiarezza, all’art. 9, nn. 1 e 3, e all’art. 11, n. 2, la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione per l’elaborazione, il controllo e la realizzazione di piani nazionali di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA).

Riguardo alle competenze degli Stati membri, dalle disposizioni menzionate deriva inequivocabilmente che gli Stati membri sono i soli competenti, in un primo momento, ad elaborare un PNA nel quale siano precisate la quantità totale di quote che si propongono di assegnare per il periodo interessato e le relative modalità di tale assegnazione e, in un secondo momento, a decidere della quantità totale di quote che assegneranno per ciascun periodo di cinque anni e ad avviare il procedimento di assegnazione individuale delle quote stesse. È certo che, ai sensi dell’art. 9, n. 1, seconda frase, della direttiva in parola, l’esercizio di siffatte competenze esclusive degli Stati membri deve essere fondato su criteri obiettivi e trasparenti come quelli elencati nell’allegato III della citata direttiva. Allo stesso modo, in conformità dell’art. 9, n. 3, seconda frase, della direttiva, allorché la Commissione decide di respingere, in tutto o in parte, un PNA, lo Stato membro prende una decisione a norma dell’art. 11, n. 2, di detta direttiva solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone.

Tuttavia, la direttiva 2003/87 non stabilisce con chiarezza e precisione la forma e i mezzi per raggiungere il risultato che fissa. Gli Stati membri dispongono quindi di un certo margine di manovra per la trasposizione della direttiva di cui trattasi e, pertanto, per scegliere le misure che ritengono più adeguate al fine di raggiungere, nel contesto specifico del mercato energetico nazionale, l’obiettivo fissato da tale direttiva.

(v. punti 84-88)

5.      Nell’ambito dell’attuazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87, consentire alla Commissione di adottare un medesimo metodo di valutazione dei piani nazionali di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA) per tutti gli Stati membri equivarrebbe a riconoscerle non soltanto un effettivo potere uniformatore nell’ambito dell’attuazione del sistema per lo scambio di quote, ma altresì un ruolo centrale nell’elaborazione dei PNA. Orbene, la Commissione, nell’ambito del suo potere di controllo dei PNA, non ha ricevuto dal legislatore nella direttiva né un siffatto potere uniformatore, né un siffatto ruolo centrale.

Infatti, l’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli Stati membri non può avere l’effetto di modificare la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, nei termini in cui è prevista dalla direttiva 2003/87, conformemente al principio di sussidiarietà, il rispetto del quale viene presunto relativamente all’adozione della stessa.

(v. punti 104, 106)

6.      Una decisione relativa ad un piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA) – adottata dalla Commissione in base alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità – che conclude nel senso della violazione di vari criteri dell’allegato III della citata direttiva, quando la Commissione si è limitata a sostituire i propri dati a quelli presenti nel PNA, senza minimamente controllare la compatibilità di questi ultimi con i criteri esposti nella direttiva, non rispetta la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, nei termini in cui è prevista dalla direttiva.

Il metodo di controllo del PNA adottato dalla Commissione, consistente nel paragonare i dati presenti nel PNA con i dati ottenuti tramite il proprio metodo di valutazione, equivale, in pratica, a consentire alla Commissione di elaborare essa stessa, in totale autonomia, il proprio PNA di riferimento e di valutare la compatibilità dei PNA notificati, non alla luce dei criteri esposti nella direttiva, ma, in primo luogo, alla luce dei dati e dei risultati ottenuti attraverso il proprio metodo.

(v. punti 107-108, 110)

7.      La consultazione del pubblico, quale prevista all’art. 11, n. 2, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, prima dell’adozione di una decisione definitiva sulla base della medesima disposizione sarebbe priva di scopo, e le osservazioni del pubblico sarebbero puramente teoriche se le modifiche di un piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA) che possono essere proposte dopo una decisione della Commissione assunta in applicazione dell’art. 9, n. 3, della direttiva in parola si limitassero a quelle indicate dalla Commissione.

Gli Stati membri, infatti, possono, senza necessariamente essere vincolati dalle raccomandazioni formulate dalla Commissione in una decisione assunta conformemente al menzionato art. 9, n. 3, non soltanto correggere e aggiornare il loro PNA successivamente ad una siffatta decisione, ma altresì procedere al suo adeguamento in un momento successivo all’adozione della loro decisione di assegnazione individuale. Inoltre, considerati sia il tenore letterale della direttiva che l’economia generale e gli obiettivi del sistema da questa fissati, la Commissione deve vigilare in permanenza a che i PNA tengano conto dei dati e delle informazioni più esatti e, quindi, più aggiornati possibile al fine di pregiudicare nella minor misura possibile lo sviluppo economico e l’occupazione, pur mantenendo un sistema efficace di quote di emissioni di gas a effetto serra.

(v. punti 116-118)

8.      La Commissione, fissando nel dispositivo di una decisione relativa ad un piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni di gas a effetto serra (PNA), adottata ai sensi delle disposizioni dell’art. 9, n. 3, della direttiva 2003/87, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, un livello massimo per la quantità totale di quote da assegnare, tetto massimo al di sopra del quale il PNA sarebbe ritenuto incompatibile con la direttiva, eccede le competenze che le sono conferite in forza di dette disposizioni.

Infatti, conformemente all’art. 11, nn. 2 e 3, della medesima direttiva, spetta a ciascuno Stato membro e non alla Commissione decidere, sulla base del suo PNA elaborato in applicazione dell’art. 9 e in base all’art. 10 di tale direttiva, circa il quantitativo complessivo di quote che intende assegnare per il periodo di cui trattasi e dare corso al procedimento di attribuzione di tali quote al gestore di ciascun impianto, nonché statuire sull’assegnazione delle dette quote.

(v. punti 123, 126, 131)