Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015

Causa F‑82/12

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Nuovo rapporto di valutazione per il 2007 – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Diniego di promozione – Non luogo a statuire»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiede, in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») della Banca europea per gli investimenti (BEI, o in prosieguo: la «Banca») del 15 febbraio 2012, di rigetto del suo ricorso interno contro la nuova valutazione del suo rendimento relativamente all’anno 2007, nuova valutazione che è conseguenza dell’annullamento del rapporto di valutazione riguardante l’anno 2007 e dell’annullamento della decisione di diniego della promozione decisi con la sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19, annullata parzialmente su impugnazione dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461); in secondo luogo, l’annullamento del nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007 e di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni del 29 aprile 2008 sulle promozioni relative all’esercizio di valutazione per l’anno 2007 e, in quarto luogo, la condanna della Banca a ricostruirgli la carriera nonché a versargli un risarcimento per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 15 febbraio 2012 è annullata. Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione relativo all’anno 2007. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola.

Sommario

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca – Portata del sindacato giurisdizionale

(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione del comitato per i ricorsi su un rapporto informativo – Obbligo per la Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno

(Art. 266 TFUE)

1.      La possibilità di cui dispone il comitato per i ricorsi, istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, di annullare ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione, ossia nel rapporto informativo, di un agente della Banca implica che detto comitato è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente quella del mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza che gli è espressamente riconosciuta di modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’autore del ricorso interno. Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.

In definitiva, il comitato per i ricorsi deve esercitare un controllo completo sul rapporto di valutazione che gli è sottoposto, vertente sulla fondatezza di ciascuna delle valutazioni contenute in tale rapporto, non essendo il suo controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 47-49)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 41, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Alla luce della portata delle disposizioni relative alla competenza del comitato per i ricorsi istituito dalla Banca europea per gli investimenti in materia di valutazione del personale, l’annullamento da parte del giudice dell’Unione di una decisione del suddetto comitato è idoneo, sul piano amministrativo, a procurare un vantaggio all’autore del ricorso interno e ad imporre di conseguenza alla Banca di sottoporre nuovamente al comitato per i ricorsi la contestazione presentata dall’autore del ricorso interno, affinché il comitato per i ricorsi possa pronunciarsi correttamente e nella pienezza dei suoi poteri sul rapporto di valutazione di cui trattasi.

(v. punto 65)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, punto 40