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Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Repubblica bolivariana del Venezuela avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019, causa T-65/18, Venezuela / Consiglio

(Causa C-872/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso in quanto irricevibile;

dichiarare ricevibile l’impugnazione proposta dalla ricorrente e rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nel merito; e

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo articolato in tre capi.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il criterio dell’incidenza diretta di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce della giurisprudenza Almaz-Antey:

Il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato al fine di stabilire se le disposizioni impugnate 1 incidano direttamente sulla Repubblica bolivariana del Venezuela.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non prendendo in considerazione talune circostanze rilevanti del caso di specie nell’applicare il criterio dell’incidenza diretta quale sancito nella giurisprudenza Almaz-Antey.

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare gli effetti concreti delle disposizioni impugnate sulla Repubblica bolivariana del Venezuela.

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1 Decisione (PESC) 2017/2074, del 13 novembre 2017,concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 60).