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Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Aeris Invest Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, causa T-599/18, Aeris Invest / CRU

(Causa C-874/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza emessa dal Tribunale il 10 ottobre 2019, Aeris Invest / CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca, vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto, conformemente alle conclusioni di tale parte in primo grado; e

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata viola l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2010, L 331, pag. 12), e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»). Secondo la ricorrente, l’atto impugnato dinanzi al Tribunale ha effetti giuridici vincolanti, poiché la valutazione definitiva fa parte integrante della decisione di risoluzione.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente considera che l’ordinanza impugnata viola l’articolo 17 della Carta. L’interpretazione dell’articolo 20 del regolamento 806/2014 effettuata nell’ordinanza impugnata è incompatibile con il diritto di proprietà, in quanto consente un’ingerenza nel diritto di proprietà di tale parte senza alcuna compensazione.

Secondo il terzo motivo di impugnazione, l’ordinanza impugnata viola l’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento 806/2014. Successivamente all’adozione della decisione di risoluzione e al deprezzamento del valore delle azioni, gli ex azionisti del Banco Popular sono diventati creditori dell’ente. L’articolo 20, paragrafo 11, lettera b, del regolamento 806/2014 si applica pertanto agli ex azionisti, in quanto tale disposizione prevede l’obbligo di decidere di «ripristinare il valore dei crediti dei creditori» alla luce della valutazione definitiva.

Infine, con il suo quarto motivo, la ricorrente ritiene che l’ordinanza impugnata violi l’articolo 20, paragrafi 11 e 14, del regolamento 806/2014, nonché l’articolo 41 della Carta, non avendo tenuto conto del fatto che l’atto impugnato ha effetti giuridici vincolanti nei confronti di tale parte, poiché vieta alla AERIS di accedere a informazioni recenti e complete sulla situazione contabile di un ente di cui la AERIS deteneva il 3,45 % delle azioni.

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