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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube / Commissione

(Causa C-891/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, agenti)

Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado in quanto infondati in diritto;

rinviare la causa al Tribunale per un riesame riguardo al terzo e al quarto motivo del ricorso di primo grado;

riservare le spese di primo grado e di impugnazione alla adottanda sentenza finale da parte della Corte

Motivi e principali argomenti

La Commissione formula sei motivi d’impugnazione.

Primo: vi sono diversi errori di diritto nei punti da 59 a 67 della sentenza. In particolare, il Tribunale ha interpretato erroneamente gli articoli 1, paragrafi 2 e 4, 3, paragrafi 2, 3 e 8, nonché 4 del regolamento di base 1 , ravvisando in queste ultime due disposizioni un requisito secondo cui la Commissione, nella sua analisi degli effetti sui prezzi, deve tener conto della segmentazione del mercato del prodotto in esame. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base richiede un confronto a livello del prodotto simile, quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, e non il tipo di valutazione dettagliata richiesta dal Tribunale a livello di segmenti di mercato. Le autorità giudiziarie richiamate dal Tribunale non sostengono il punto di vista di quest'ultimo e il Tribunale travisa i fatti su cui si basano tali autorità e i fatti alla base del regolamento impugnato 2 . Infine, e in ogni caso, non sussistono elementi specifici che giustificherebbero un'analisi per segmento di mercato.

Secondo: ai punti da 59 a 67 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento impugnato o travisato fatti per quanto riguarda l'uso dei numero di controllo del prodotto (NCP) nell'analisi degli effetti sui prezzi da parte della Commissione. L'uso degli NCP internalizza alcune caratteristiche, quali la segmentazione del mercato (e molti altri fattori), facendo naturalmente sì che qualsiasi analisi degli effetti sui prezzi basata su una tale struttura di NCP tenga conto di tali fattori. Un'ulteriore analisi degli effetti di segmentazione dei prezzi non era quindi necessaria.

Terzo: ai punti da 77 a 79 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 296 TFUE e ha travisato gli elementi di prova relativi all'analisi basata sui segmenti di mercato durante l'indagine e nel regolamento impugnato.

Quarto: ai punti da 68 a 76 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, che richiede unicamente di stabilire gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'effetto delle vendite di tipi di prodotto non esportati dai produttori esportatori inclusi nel campione è irrilevante.

Quinto: i punti da 67 a 76 della sentenza non tengono conto degli effetti dell'articolo 17 del regolamento di base, che riguarda il campionamento, e lo privano del suo effetto utile. La conclusione di tali paragrafi trascura che l'effetto intrinseco del campionamento è che la Commissione analizza solo le importazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Pertanto, vi possono essere legittimamente delle vendite che non vengono catturate a causa del ricorso al campionamento. Tuttavia, tale effetto collaterale non pregiudica la legittimità dell'analisi degli effetti sui prezzi effettuata sulla base di un campione rappresentativo prelevato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Sesto: ai punti 34, 35 e 45 della sentenza, il Tribunale ha riqualificato il primo e il secondo motivo di ricorso e ha così statuito ultra petita. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto definendo erroneamente la portata del controllo giurisdizionale applicabile al primo e al secondo motivo dinanzi ad esso pendente. Anche se il criterio di controllo stabilito dal Tribunale esisteva, quod non, esso ha qualificato erroneamente o addirittura travisato i fatti alla base dell'analisi della Commissione.

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1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3).