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Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 dalla PlasticsEurope avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-636/17, PlasticsEurope / ECHA

(Causa C-876/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, F. Mattioli, avocats)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Repubblica francese, ClientEarth

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-636/17;

annullare la decisione ED/30/2017 del direttore esecutivo dell’ECHA, del 6 luglio 2017;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci sul ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente;

condannare la convenuta alle spese di tali procedimenti, incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

A.    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare erroneamente il regolamento REACH 1 e nel considerare che l’Agenzia non è tenuta a dimostrare che è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH.

B.    Il Tribunale ha erroneamente valutato le prove a sua disposizione e ha erroneamente svolto la valutazione dei fatti a sostegno di tali prove. In particolare, la Corte ha erroneamente dichiarato che l’ECHA ha dimostrato che era scientificamente comprovata la «probabilità» di effetti gravi; ha omesso di verificare se l’ECHA avesse in effetti valutato le informazioni concernenti il livello di preoccupazione equivalente e ha invece erroneamente fatto affidamento sull’affermazione dell’ECHA, secondo la quale tale criterio era soddisfatto; ha erroneamente respinto il motivo di ricorso della ricorrente riguardante la pertinenza delle conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ai fini della causa di cui trattasi; ha erroneamente ritenuto che le conclusioni dell’EFSA supportino la decisione dell’ECHA e siano conformi ad essa; ha distorto le prove fornite dalle parti.

C.    Il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento, trattando la ricorrente meno favorevolmente dell’ECHA.

D.    Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretare erroneamente l’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH e ha violato il suo obbligo di motivazione, non avendo tenuto in considerazione gli argomenti supplementari dedotti dalla ricorrente in merito alle sostanze intermedie.

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1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).