Language of document : ECLI:EU:F:2011:132

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 settembre 2011

Causa F-100/09

Christos Michail

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionario – Autorità di cosa giudicata – Obbligo di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Molestie psicologiche»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Michail chiede in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione, del 9 marzo 2009, recante rigetto della sua domanda di assistenza per molestie psicologiche e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 30 000 quale risarcimento del preteso danno morale da lui subìto.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese della Commissione.

Massime

1.      Procedura – Autorità di cosa giudicata – Portata

2.      Funzionari – Molestie psicologiche – Nozione – Comportamento diretto al discredito dell’interessato o al deterioramento delle sue condizioni di lavoro – Presupposto della ripetitività del comportamento – Presupposto dell’intenzionalità del comportamento – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, n. 3)

3.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 7)

4.      Funzionari – Organizzazione degli uffici – Assegnazione del personale – Riassegnazione – Rispetto della regola di corrispondenza fra grado e posto – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 5 e 7)

1.      Un ricorso è dichiarato irricevibile a causa dell’autorità di cosa giudicata insita in una sentenza anteriore che ha deciso un ricorso che vedeva opposte le stesse parti, aveva lo stesso oggetto ed era fondato sulla stessa causa. L’atto di cui è chiesto l’annullamento costituisce un elemento essenziale che consente di individuare l’oggetto di un ricorso.

Tuttavia, il fatto che i ricorsi siano stati diretti contro decisioni distinte che l’amministrazione ha formalmente adottato non basta per dedurne la mancanza di identità di oggetto, qualora tali decisioni abbiano un contenuto sostanzialmente identico e siano fondate sulla stessa motivazione. Inoltre, anche se le censure dedotte a sostegno di un ricorso coincidono in parte con quelle fatte valere nell’ambito di una precedente causa, il secondo ricorso non si presenta come la ripetizione del primo, ma come una nuova controversia in quanto si basa anche su altri motivi di fatto e di diritto.

(v. punti 29-31)

Riferimento:

Corte: 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, punto 9; 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES, punti 14‑16

Tribunale di primo grado: 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB e a./Commissione, punti 37 e 38; 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a/Commissione, punto 52

Tribunale dell’Unione europea: 25 giugno 2010, causa T‑66/01, Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 197

2.      L’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, il quale è entrato in vigore il 1° maggio 2004, definisce le molestie psicologiche come una «condotta inopportuna» che richiede, per essere provata, che ricorrano due condizioni cumulative. La prima condizione riguarda l’esistenza di comportamenti, parole, scritti, gesti o atti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuative e che siano «intenzionali». La seconda condizione, separata dalla prima dal pronome «che», richiede che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti abbiano l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. Dal fatto che l’aggettivo «intenzionale» riguarda la prima condizione, e non la seconda, è possibile trarre una duplice conclusione. Da un lato, i comportamenti, le parole, gli scritti, i gesti o gli atti di cui all’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto devono essere volontari, il che esclude dalla sfera di applicazione di tale disposizione le azioni che accadano in maniera casuale. Dall’altro, invece, non è richiesto che tali comportamenti, parole, scritti, gesti o atti siano stati commessi con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono configurarsi molestie psicologiche ai sensi dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto senza che sia dimostrato che il molestatore, con i suoi atti, abbia inteso screditare la vittima o deteriorarne deliberatamente le condizioni di lavoro. Basta che i suoi comportamenti, ove siano stati volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere.

D’altro canto, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, nella sua sentenza 9 dicembre 2009, causa F‑52/05, Q/Commissione, che la soluzione anteriore era consolidata nel senso che un comportamento, per essere qualificato come molestia psicologica, doveva presentare oggettivamente un carattere intenzionale e che un ricorrente, indipendentemente dalla percezione soggettiva che aveva potuto avere dei fatti asseriti, doveva addurre un complesso di elementi che consentissero di dimostrare l’esistenza di un comportamento che fosse diretto, oggettivamente, a screditarlo o a deteriorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha anche osservato che tale soluzione era stata formulata in cause vertenti su comportamenti anteriori all’entrata in vigore dell’art. 12 bis, n. 3, dello Statuto, il cui esame lo ha appunto indotto a far evolvere la soluzione stessa.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 9 dicembre 2008, causa F‑52/05, Q/Commissione, punti 135 e 140; 9 marzo 2010, causa F‑26/09, N/Parlamento, punto 72

3.      Le istituzioni godono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, ai fini di detti compiti, del personale disponibile, a condizione, tuttavia, che detta assegnazione avvenga nell’interesse del servizio e nel rispetto della regola di corrispondenza tra il grado e l’impiego. Alla luce di tale ampio potere discrezionale, il sindacato del giudice dell’Unione in ordine al rispetto della condizione relativa all’interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l’autorità che ha il potere di nomina si sia mantenuta entro limiti ragionevoli, non censurabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 58 e 59)

Riferimento:

Corte: 23 giugno 1984, causa 69/83, Lux, punto 17; 7 marzo 1990, cause riunite C‑116/88 e C‑149/88, Hecq/Commissione, punto 11

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione, punto 53; 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI, punto 53; 21 settembre 2004, causa T‑325/02, Soubies/Commissione, punto 50

Tribunale della funzione pubblica: 4 giugno 2009, causa F‑52/08, Plasa/Commissione, punto 77

4.      Il fatto che un funzionario possieda qualità elevate non significa che lo stesso non possa formare oggetto di riassegnazione, poiché, se pure l’amministrazione ha tutto l’interesse ad assegnare un funzionario ad un posto corrispondente alle sue competenze e alle sue aspirazioni, altre considerazioni possono indurla, fatto salvo il rispetto della regola di corrispondenza tra il grado e l’impiego, ad assegnare un funzionario ad un altro posto. Inoltre, anche se dagli artt. 5 e 7 dello Statuto risulta che un funzionario ha diritto a che le mansioni a lui assegnate siano, nel loro complesso, conformi all’impiego corrispondente al grado da lui detenuto nella gerarchia, tali disposizioni sono violate non da una qualsiasi diminuzione delle attribuzioni dell’interessato, ma solo se le nuove attribuzioni di quest’ultimo appaiono, nel loro complesso, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e al suo impiego, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza.

(v. punti 64 e 65)

Riferimento:

Corte: 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, punto 8

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2007, cause riunite T‑118/04 e T‑134/04, Caló/Commissione, punto 99