Language of document : ECLI:EU:F:2008:112

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

11 settembre 2008

Causa F‑51/07

Philippe Bui Van

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Inquadramento nel grado e attribuzione dello scatto – Inquadramento irregolare – Revoca di un atto viziato da illegittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole – Diritti della difesa – Diritto a una buona amministrazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bui Van chiede l’annullamento della decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca della Commissione, del 4 ottobre 2006, con cui egli è stato reinquadrato nel grado AST 3, secondo scatto, mentre era stato inizialmente inquadrato nel grado AST 4, secondo scatto, e della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, del 5 marzo 2007, recante rigetto del suo reclamo, nonché la corresponsione di un euro simbolico come risarcimento dell’asserito danno morale subito.

Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 1 500 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà due terzi delle sue spese. La Commissione sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese del ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 85, primo comma)

2.      Atti delle istituzioni – Revoca – Atti illegittimi – Presupposti – Termine ragionevole – Calcolo

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 3)

3.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, n. 2)

1.      Pur se va riconosciuto a ogni istituzione comunitaria che accerta che un atto da essa appena emanato è viziato da illegittimità il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con l’effetto retroattivo che inerisce a tale revoca, tale diritto può essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell’atto che può aver fatto affidamento sulla legittimità dello stesso, qualora egli non abbia provocato la sua adozione mediante indicazioni false o incomplete. A questo proposito, la data pertinente per stabilire quando sorge il legittimo affidamento in capo al destinatario di un atto amministrativo è quella della notifica dell’atto e non quella dell’adozione o della revoca dello stesso.

A questo proposito occorre ispirarsi alla giurisprudenza riguardante le condizioni che giustificano la ripetizione dell’indebito da parte dell’amministrazione, condizioni enunciate all’art. 85, primo comma, dello Statuto, in particolare quella dell’evidenza dell’irregolarità del versamento.

D’altro canto, anche in presenza di un legittimo affidamento in capo al destinatario di un atto illegittimo, un interesse pubblico perentorio, in particolare quello della buona gestione e della protezione delle risorse finanziarie dell’istituzione, può essere tale da prevalere sull’interesse del beneficiario al mantenimento di una situazione che egli poteva considerare stabile.

(v. punti 51, 53, 54, 56 e 62)

Riferimento:

Corte: 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità (Racc. pag. 99, in particolare pagg. 159 e 160); 12 luglio 1962, causa 14/61, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/ Alta Autorità (Racc. pag. 473, in particolare pagg. 504 e 506); 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione (Racc. pag. 749, punti 10‑12); 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione (Racc. pag. 1005, punti 12‑17); 20 giugno 1991, Cargill/Commissione, C‑248/89 (Racc. pag. I‑2987, punto 20); 20 giugno 1991, causa C‑365/89, Cargill (Racc. pag. I‑3045, punto 18); 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, De Compte/Parlamento (Racc. pag. I‑1999, punti 35‑37 e 39), e 17 luglio 1997, causa C‑183/95, Affish (Racc. pag. I‑4315, punto 57, e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: 24 febbraio 1994, causa T‑38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑227, punto 19); 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punto 47); 15 luglio 2004, cause riunite T‑180/02 e T‑113/03, Gouvras/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑225 e II‑987, punto 110); 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑181 e II‑A‑2‑897, punti 161, 162 e 167), e 16 maggio 2007, causa T‑324/04, F/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 142)

2.      La revoca di un atto amministrativo illegittimo deve avvenire entro un termine ragionevole, che va valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, come la rilevanza della controversia per l’interessato, la complessità del caso in esame, il comportamento delle parti interessate, il carattere produttivo o meno di diritti soggettivi dell’atto di cui trattasi, nonché la ponderazione degli interessi. Si deve considerare, in linea di principio, ragionevole un termine di revoca che corrisponda al termine di ricorso di tre mesi di cui all’art. 91, n. 3, dello Statuto. Dato che tale termine si impone all’amministrazione stessa, occorre prendere in considerazione, come dies a quo, la data di adozione dell’atto che quest’ultima intende revocare.

(v. punti 63 e 67-69)

Riferimento:

Corte: Snupat/Alta Autorità, cit. (Racc. pag. 159); Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/ Alta Autorità, cit. (Racc. pag. 508); De Compte/Parlamento, cit. (punto 35), e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375, punto 187)

Tribunale di primo grado: 27 novembre 1997, causa T‑20/96, Pascall/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑977, punti 72 e 77); 5 dicembre 2000, causa T‑197/99, Gooch/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑271 e II‑1247, punto 53), e 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punto 66), e Kontouli/Consiglio, cit. (punto 161)

3.      Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento a carico di una persona e che possa concludersi con un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere garantito anche se non vi è una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio, che risponde alle esigenze di una buona amministrazione, esige che la persona interessata sia stata posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà. A questo proposito, l’art. 41, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevede che il diritto ad una buona amministrazione «comporta in particolare (...) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio (…)».

Tuttavia, non ogni violazione dei diritti della difesa è sanzionata con l’annullamento dell’atto che arreca pregiudizio. Ciò avviene quando l’illegittimità non ha potuto influire sul contenuto del detto atto. Un’illegittimità configurante un illecito amministrativo può tuttavia giustificare un risarcimento danni.

Pertanto, un funzionario non sentito dall’amministrazione prima dell’adozione di una decisione che gli arreca pregiudizio subisce un danno morale derivante dalla sensazione di essere stato posto di fronte al fatto compiuto e deve di conseguenza essere adeguatamente risarcito.

(v. punti 72-74, 81, 84 e 92-94)

Riferimento:

Corte: 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 27); 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑307, punto 31); 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 48); 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 99); 5 ottobre 2000, causa C‑288/96, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑8237, punti 99 e 101); Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. (punti 318 e 324), e 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry (Racc. pag. I‑10915, punti 37 e 38)

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punto 31), e 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64)