Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 24 luglio 2020 – VD

(Causa C-339/20)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: VD

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e d), della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) 1 , nonché l’articolo 23, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato2 , che ha sostituito il primo a decorrere dal 3 luglio 2016, letto alla luce del considerando 65 di detto regolamento, non implichino, tenuto conto del carattere occulto delle informazioni scambiate e della generalità del pubblico che può essere coinvolto, la possibilità per il legislatore nazionale di imporre agli operatori delle comunicazioni elettroniche una conservazione temporanea ma generalizzata dei dati di connessione per consentire all’autorità amministrativa di cui agli articoli 11 della direttiva e 22 del regolamento, qualora vi siano motivi per sospettare che talune persone siano implicate in un abuso di informazioni privilegiate o in una manipolazione del mercato, di farsi consegnare dall’operatore le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati ove vi sia motivo di sospettare che tali registrazioni connesse all’oggetto dell’indagine possano rivelarsi pertinenti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione, in particolare consentendo di risalire ai contatti stretti dagli interessati prima che emergessero i sospetti.

Nel caso in cui la risposta della Corte di giustizia fosse tale da indurre la Cour de cassation (Corte di cassazione) a ritenere che la normativa francese sulla conservazione dei dati di connessione non sia conforme al diritto dell’Unione, se gli effetti di tale normativa possano essere mantenuti provvisoriamente al fine di evitare un’incertezza giuridica e di consentire che i dati raccolti e conservati in precedenza siano utilizzati per uno degli scopi previsti da detta normativa.

Se un giudice nazionale possa mantenere temporaneamente gli effetti di una normativa che consente ai funzionari di un’autorità amministrativa indipendente incaricata di svolgere indagini sugli abusi di mercato, di ottenere, senza previo controllo da parte di un organo giurisdizionale o di un’altra autorità amministrativa indipendente, la comunicazione dei dati di connessione.

____________

1     GU 2003, L 96, pag. 16.

2     Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014, L 173, pag. 1).