Language of document : ECLI:EU:F:2009:15

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

18 febbraio 2009 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Liquidazione delle spese – Incompetenza manifesta – Rinvio ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑70/07,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Luigi Marcuccio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, abitante in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser e dal sig. J. Currall, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni, presidente, H. Kreppel (relatore) e H. Tagaras, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con istanza pervenuta presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2007 per telecopia (il deposito dell’originale è avvenuto il 30 luglio successivo), il sig. Marcuccio chiede in sostanza la condanna della Commissione delle Comunità europee a risarcire i danni che egli avrebbe subìto in conseguenza del rifiuto di questa di rimborsargli le spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑176/04.

 Fatti all’origine della controversia

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 maggio 2004, il ricorrente, dipendente di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, ha proposto un ricorso registrato con il numero T‑176/04 e mirante in sostanza all’annullamento della decisione con la quale la Commissione avrebbe implicitamente rifiutato di fornirgli ogni informazione utile circa l’esistenza di una relazione medica che lo riguardava.

3        Con ordinanza 6 marzo 2006, causa T‑176/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale di primo grado ha deciso che non vi era più luogo a statuire sul ricorso e ha posto a carico della Commissione le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso.

4        Con lettera 22 giugno 2006, pervenuta all’amministrazione il 30 giugno successivo (in prosieguo: la «lettera del 22 giugno 2006»), il ricorrente ha presentato all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») un’istanza con la quale chiedeva che la Commissione gli rimborsasse «la parte delle spese [inerenti alla causa T‑176/04] da lui sopportate e alla cui rifusione il Tribunale [di primo grado] ha condannato la Commissione, (...) pari ad [EUR] 6 347,67».

5        Ritenendo che il silenzio serbato dall’APN su tale domanda avesse costituito una decisione implicita di rigetto (in prosieguo: la «decisione controversa»), il ricorrente, con una nuova lettera del 10 gennaio 2007 intitolata «reclamo» (in prosieguo: la «lettera del 10 gennaio 2007») ha ripetuto, negli stessi termini, la domanda di cui alla lettera del 22 giugno 2006.

 Procedimento e conclusioni delle parti

6        Il ricorrente ha proposto il presente ricorso il 23 luglio 2007.

7        Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

«–      [annullare] la decisione (…) controversa (…) [recante] rigetto, da parte della [Commissione], della domanda [contenuta nella lettera del] 22 giugno 2006;

–        [annullare], per quanto necessario, [la] decisione (...) di rigetto, comunque formatasi, del reclamo (...) del 10 gennaio 2007 [proposto] avverso la decisione controversa;

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 6 347,67= (diconsi euro seimilatrecentoquarantasette//67=), maggiorati degli interessi di mora e della rivalutazione nella complessiva misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale, a far tempo dalla data della domanda datata 22 giugno 2006 e fino alla data odierna, a titolo di risarcimento del danno materiale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di [EUR] 1 000 (...) a titolo di risarcimento della perdita di chance che il ricorrente avrebbe potuto sfruttare se avesse potuto disporre in tempo utile della somma ingiustamente non corrispostagli;

–        [condannare la Commissione] alla corresponsione, in favore del ricorrente, pro bono et aequo, della somma di [EUR] 3 000 (...) ovvero di quella somma maggiore ovvero minore che [il] Tribunale (...) vorrà ritenere giusta ed equa, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante al ricorrente dalla decisione controversa;

–        [condannare la Commissione] a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra [il giorno della presentazione del presente ricorso] e quello (...) in cui ogni decisione inerente il disponendo accoglimento (...) in toto e senza eccezione alcuna della domanda [contenuta nella lettera] del 22 giugno 2006 sarà eseguita dalla [Commissione], la somma di [due] euro ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa, da corrispondersi il primo giorno di ogni mese in relazione ai diritti maturati in quello precedente, a titolo di risarcimento del danno derivante dall’eventuale ritardo nell’esecuzione della decisione di accoglimento [della domanda contenuta nella lettera del 22 giugno 2006];

–        condannare la Commissione alle spese».

8        Con atto 22 agosto 2007, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto successivo, la Commissione ha fatto presente che il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto. Essa ha precisato che, con lettera 21 agosto 2007, indirizzata al ricorrente, avrebbe, in primo luogo, preannunciato l’intenzione di accogliere la domanda di rimborso delle spese della causa T‑176/04 con la riserva che tali spese fossero ripetibili e ragionevoli, in secondo luogo, invitato l’interessato a presentare una notula di onorari a tal fine, e, in terzo luogo, proposto di farsi carico, fino all’importo pari a 2 000 euro, delle spese sostenute dal ricorrente nella presente causa (in prosieguo: la «lettera del 21agosto 2007»). La Commissione ha aggiunto che il fatto di consentire al ricorrente di mantenere il presente ricorso nonostante l’invio della lettera del 21 agosto 2007 significherebbe autorizzarla ad eludere il procedimento di liquidazione delle spese previsto dall’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all’entrata in vigore del regolamento di procedura di quest’ultimo.

9        Secondo la Commissione, la lettera del 21 agosto 2007 sarebbe stata ricevuta dal ricorrente il 12 settembre 2007.

10      Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2007 (il deposito dell’originale ha avuto luogo il 16 ottobre successivo) e intitolato «Osservazioni [del ricorrente] sulla domanda di dichiarazione di non luogo a statuire», il ricorrente ha anzitutto confermato che il presente ricorso non aveva ad oggetto la liquidazione delle spese e che le somme in denaro di cui chiedeva la corresponsione venivano chieste a titolo di risarcimento dei danni subiti e non a titolo di rimborso delle spese. Egli ha per il resto contestato la posizione della Commissione secondo la quale il suo ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto, facendo presente che, nella lettera del 21 agosto 2007, quest’ultima non gli avrebbe proposto la corresponsione di alcuna precisa somma per quanto riguarda le spese relative alla causa T‑176/04.

11      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2007, la Commissione ha trasmesso il suo controricorso.

12      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        in via principale, constatare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        condannare comunque il ricorrente a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione successivamente al 12 settembre 2007.

13      Una riunione informale tenutasi il 27 novembre 2007 non ha potuto approdare ad una composizione amichevole della controversia.

14      Con lettera del 13 marzo 2008, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 marzo successivo (in prosieguo: la «lettera del 13 marzo 2008»), il ricorrente ha chiesto in sostanza al Tribunale che venga versata agli atti di causa copia di una lettera con i relativi allegati che egli aveva inviato alla Commissione il 3 gennaio 2008.

 In diritto

 Sulla competenza

15      In limine si deve ricordare che il legislatore ha istituito un procedimento specifico di liquidazione delle spese, qualora, a seguito di una sentenza o di un’ordinanza con la quale il Tribunale di primo grado ha posto termine ad una controversia e ha statuito sull’onere delle spese, le parti siano in contrasto circa l’ammontare e la natura delle spese ripetibili. Infatti, a tenore dell’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, «se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale [di primo grado] statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

16      Nella specie, è pacifico che la Commissione non ha accolto la domanda del ricorrente, formulata nella lettera del 22 giugno 2006 e reiterata nella lettera del 10 gennaio 2007, con la quale chiedeva che essa gli rimborsasse le spese che egli avrebbe sostenuto nella causa T‑176/04 per l’ammontare di EUR 6 347,67. Ciò considerato, si deve rilevare che le conclusioni miranti all’annullamento della «decisione controversa» e della «decisione di rigetto del reclamo (...) del 10 gennaio 2007, [proposto] avverso la decisione controversa», nonché le conclusioni intese a far condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di EUR 6 347,67, con interessi di mora e capitalizzazione degli interessi, sono, in realtà, intese ad ottenere da parte della Commissione il pagamento delle spese ripetibili che il ricorrente assume di aver sostenuto nella causa T‑176/04. Tali conclusioni devono pertanto essere considerate, tenuto conto del loro oggetto, come una domanda di liquidazione delle spese. Orbene, una siffatta domanda, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 92, n. 1 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, avrebbe dovuto essere presentata al Tribunale di primo grado. Ne deriva che questo Tribunale è incompetente a statuire sulla domanda di cui sopra.

17      Altrettanto dicasi per le conclusioni inerenti alla condanna della Commissione «a corrispondere al ricorrente, per ogni giorno intercorrente tra il giorno della presentazione del presente ricorso e la data alla quale la [Commissione] avrà adottato tutte le decisioni necessarie per rispondere alla domanda [contenuta nella lettera] del 22 giugno 2006, la somma di [due] euro ovvero quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà giusta ed equa», dal momento che tali conclusioni costituiscono un accessorio alla domanda di liquidazione delle spese.

18      Le considerazioni che precedono non possono essere rimesse in discussione dal fatto che il ricorrente, nelle sue osservazioni sulla domanda di non luogo a statuire, abbia sottolineato che le sue domande non avevano per oggetto una liquidazione delle spese e che le somme in denaro di cui egli chiedeva la corresponsione erano chieste a titolo di risarcimento dei danni subiti e non a titolo di rimborso delle spese. Infatti, l’esatta qualifica giuridica delle conclusioni di un ricorso per stabilire se il giudice sia competente ad esaminarle rientra nella sola valutazione del giudice e non nella volontà delle parti. Orbene, come è stato sopra detto, le conclusioni sopra menzionate mirano, in effetti, alla liquidazione delle spese ripetibili asseritamente sostenute nella causa T‑176/04.

19      Per contro, questo Tribunale è competente a conoscere le altre conclusioni del ricorso che non hanno ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese.

20      Ciò considerato, in applicazione dell’art. 8, n. 2, dell’allegato dello Statuto della Corte di giustizia, il presente ricorso deve essere rinviato al Tribunale di primo grado nella parte in cui ha ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04.

 Sulla ricevibilità

21      Si deve statuire sulla ricevibilità delle altre conclusioni del ricorso.

22      Si deve a questo proposito ricordare che, conformemente all’art. 76 del regolamento di procedura, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

23      Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti versati al fascicolo e, in applicazione di tali disposizioni, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

24      Per quanto riguarda le conclusioni miranti alla condanna della Commissione a corrispondere al ricorrente, da un lato, la somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento «della perdita di chance di cui avrebbe potuto fruire se avesse potuto disporre in tempo utile delle somme ingiustamente non corrispostegli» e, dall’altro lato, della somma di EUR 3 000 a titolo di riparazione del «danno morale ed esistenziale» derivante dal rifiuto della Commissione di accogliere le sue domande contenute nelle lettere del 22 giugno 2006 e del 10 febbraio 2007, si deve rilevare che i danni asseriti derivano da un comportamento della Commissione privo di carattere decisionale. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, prima dell’introduzione delle dette conclusioni, presentare all’APN una domanda e, successivamente, un reclamo avverso il rigetto esplicito o implicito di tale domanda onde ottenere il risarcimento degli asseriti danni. Orbene, dai documenti versati al fascicolo risulta che tali requisisti non sono stati rispettati dal ricorrente. Da ciò consegue che le conclusioni sopra menzionate devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

25      Ad abundantiam, si deve sottolineare che il ricorrente, che non aveva unito alle domande di rimborso delle spese alcun documento giustificativo, come una notula di onorari dell’avvocato incaricato di rappresentarlo nell’ambito della causa T‑176/04, non può sostenere che la Commissione, rifiutando di accogliere dette richieste, sia incorsa in un illecito. Inoltre, l’interessato non dimostra neppure l’effettività dei danni che asserisce di aver subìto.

26      Da tutto quanto sopra esposto, e senza che si renda necessario accogliere la domanda di misure di organizzazione del procedimento richiesta dal ricorrente nella lettera del 13 marzo 2008, consegue che il ricorso deve in parte essere rinviato al Tribunale di primo grado e in parte respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

 Sulle spese di ricorso nella parte in cui questo è inteso alla liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04

27      Poiché il Tribunale non è competente a conoscere del ricorso in quanto inteso alla liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04, la decisione sulle spese è riservata.

 Sulle spese relative al resto del ricorso

28      A norma dell’art. 122 del regolamento di procedura, le disposizioni del capo VIII del titolo II del detto regolamento, relative alle spese, si applicano esclusivamente alle cause intentate dinanzi al Tribunale dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di procedura, cioè dal 1° novembre 2007. Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado pertinenti in materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anteriormente a tale data.

29      A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, a norma di tale articolo e dell’art. 87, n. 3, secondo comma, di detto regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato e che siano riconosciute come superflue o defatigatorie.

30      Nella fattispecie, anche se il ricorrente è rimasto soccombente, non si può tuttavia ritenere che abbia causato alla Commissione spese superflue o defatigatorie. Ciò considerato, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è rinviato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella parte in cui verte sulla liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04.

2)      Il resto del ricorso è manifestamente irricevibile.

3)      Le spese sono riservate nella parte in cui il ricorso ha ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili inerenti alla causa T‑176/04.

4)      Per quanto riguarda il resto del ricorso ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 18 febbraio 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Lingua processuale: l’italiano.