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Ricorso proposto il 22 Ottobre 2007 - Strack / Commissione delle Comunità europee

(Causa F-121/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione delle Comunità europee 12 gennaio 2007, 26 febbraio 2007 e 20 luglio 2007 per la parte in cui esse rifiutano al ricorrente l'accesso immediato e illimitato ai dati e ai documenti posseduti dalla convenuta sul suo conto; il che comprende, al momento e nello stato attuale, la trasmissione di copie integrali, preferibilmente elettroniche, nonché, in subordine, la consultazione completa e la possibilità di prendere estratti o note in riferimento:

al suo fascicolo personale, corrispondente alle disposizioni dell'art. 26 dello statuto e tutti i fascicoli paralleli, anche elettronici (come Sysper 2);

a tutti i documenti relativi alla procedura e alle decisioni relative alla sua valutazione e promozione a partire dal 1°.1.2002;

al fascicolo OLAF nella procedura OF/2002/0356;

al fascicolo nella procedura per il trattamento della sua domanda del 7.3.2005;

alla relazione dell'IDOC nella procedura avente ad oggetto il fascicolo IDOC e tutti i documenti in possesso di quest'ultimo, concernenti il ricorrente o che lo menzionano;

al suo fascicolo medico, di cui la Commissione deve parimenti garantire la leggibilità;

a tutti gli altri documenti medici, perizie e simili, che lo riguardano;

a tutti gli altri fascicoli, documenti, e corrispondenze in possesso della Commissione connessi alle circostanze illustrate nel presente ricorso e/o alle diverse procedure, quindi anche al ricorso dinanzi al Mediatore e al GEPD;

Condannare la Commissione ad un risarcimento danni d'importo adeguato, non inferiore a 10000 EUR per i danni materiali, morali e per la salute subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate, unitamente ad interessi annuali del 2% superiori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento per il periodo di cui trattasi;

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente fonda il suo ricorso sulla violazione del dovere di sollecitudine, del principio di buona amministrazione nonché il divieto di abuso di potere in relazione all'errore di valutazione delle decisioni impugnate. Inoltre, le decisioni avrebbero parimenti violato l'art. 25, n. 2, seconda frase, l'art. 26, n. 7 e l'art. 26a dello Statuto, i diritti del ricorrente derivanti dall'art. 255 CE, dal regolamento n. 1049/2001 nonché il diritto fondamentale all'autodeterminazione in campo informativo in relazione al regolamento n. 45/2001.

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