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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Oradea (Romania) il 30 luglio 2020 – Promexor Trade Srl / Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

(Causa C-358/20)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti

Ricorrente: Promexor Trade Srl

Resistente: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE 1 e il principio di neutralità fiscale ostino a norme interne con cui lo Stato membro impone a un cittadino di riscuotere e versare allo Stato l’IVA, per un periodo di tempo indeterminato, senza tuttavia riconoscergli correlativamente il diritto a detrazione dell’IVA, in quanto gli è stato annullato d’ufficio il codice IVA, poiché nelle dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi/due trimestri civili consecutivi non sarebbero indicate operazioni soggette all’IVA.

Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, siano compatibili con una noma interna o con una prassi dell’amministrazione tributaria secondo la quale, benché lo Stato membro consenta normalmente di registrare nuovamente ai fini dell’IVA, su richiesta, una persona giuridica dopo l’annullamento d’ufficio del codice IVA, in determinate circostanze concrete il contribuente non può chiedere una nuova registrazione ai fini [dell’]IVA sulla base di ragioni puramente formali, essendo obbligato a riscuotere e a versare l’IVA allo Stato, per un periodo di tempo indeterminato, senza tuttavia che gli sia correlativamente riconosciuto il diritto a detrazione dell’IVA.

Se, rispetto alle circostanze della controversia principale, il principio di certezza del diritto, il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità e [il principio] di leale cooperazione, come risultano dalla direttiva 2006/112/CE, debbano essere interpretati nel senso che vietano la fissazione a carico del contribuente dell’obbligo di riscuotere e di versare l’IVA, per un periodo di tempo indeterminato e senza riconoscere il diritto a detrazione [dell’]IVA, senza che nella specie l’organo tributario verifichi i requisiti sostanziali relativi al diritto a detrazione [dell’]IVA e senza che sussista alcuna frode da parte del contribuente.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).