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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 ottobre 2013 – BF / Corte dei conti

(Causa F-69/11)1

(Funzione pubblica – Procedura volta a coprire un posto di direttore – Relazione del comitato di preselezione – Motivazione – Insussistenza – Illegittimità della decisione di nomina– Presupposti)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BF (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti, assisti da D. Waelbroeck)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Corte dei conti di non nominare il ricorrente al posto di direttore della direzione delle risorse umane e di nominare un altro candidato al suddetto posto.

Dispositivo

Le decisioni del 18 novembre 2010 con cui la Corte dei conti dell’Unione europea ha nominato la sig.ra Z al posto di direttrice delle risorse umane e ha respinto la candidatura di BF a tale impiego sono annullate.

Non vi è luogo di statuire sulla domanda della Corte dei conti dell’Unione europea di ritirare dagli atti gli allegati A 7 e A 11 del ricorso.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Corte dei conti dell’Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a supportare le spese sostenute da BF.

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1 GU C 282 del 24.9.2011, pag. 52.