Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

15 giugno 2016

Causa F‑88/12

Harald Gaertner

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso – Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito – Articolo 83 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Harald Gaertner ha chiesto l’annullamento della «decisione» del 16 gennaio 2012, recante calcolo dell’abbuono, nel regime pensionistico dell’Unione europea, dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza nell’ambito di un altro regime e, per quanto necessario, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, del 15 giugno 2012, con cui è stato respinto il suo reclamo contro la «decisione» che ha fissato detto abbuono.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Harald Gaertner sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

Una proposta di abbuono di annualità, comunicata ad un funzionario ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime, non produce effetti giuridici vincolanti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificandola in maniera sensibile, e non costituisce un atto che rechi pregiudizio, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

A questo proposito, la domanda di annullamento vertente su una proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime va interpretata come diretta all’annullamento della decisione finale recante riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione se, da una parte, è pacifico tra le parti che l’interessato aveva dato il proprio consenso alla prosecuzione della procedura di trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati anteriormente alla sua entrata in servizio, esprimendo la propria approvazione della proposta sottopostagli, e, dall’altra, se tale decisione finale era stata adottata prima della proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.

Qualora una decisione recante riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione risultanti da diritti a pensione maturati dal ricorrente in precedenza nell’ambito di un altro regime sia stata adottata prima della proposizione del ricorso, qualora il ricorrente abbia espressamente fatto valere che il suo ricorso poteva essere considerato come diretto, in realtà, all’annullamento della decisione finale recante riconoscimento di un abbuono di annualità, qualora sia stata adottata una nuova decisione recante riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione derivanti da diritti a pensione maturati dal ricorrente in precedenza nell’ambito di un altro regime e tale nuova decisione abbia espressamente revocato e sostituito la decisione recante riconoscimento di un abbuono di annualità, poiché la nuova decisione può interpretarsi solo come una revoca, con efficacia retroattiva, dalla decisione avente lo stesso oggetto, si deve ritenere che quest’ultima non sia mai esistita.

(v. punti 14‑18)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punti 62, 110 e 120, e Teughels/Commissione, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punto 58