Language of document : ECLI:EU:F:2011:44

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

14 aprile 2011

Causa F‑113/07

Irmantas Šimonis

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Trasferimento interistituzionale – Giurista linguista – Sostituzione di motivazione – Requisito di un periodo minimo di anzianità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Šimonis chiede, in via principale, l’annullamento della decisione con cui la Commissione lo esclude dalla procedura di selezione prevista dall’avviso interistituzionale di posto vacante COM/2007/142 rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia il suo trasferimento, decisione di cui il ricorrente ha preso conoscenza l’8 marzo 2007.

Decisione: La decisione con la quale la Commissione ha escluso il ricorrente dalla procedura di selezione prevista dall’avviso di posto vacante COM/2007/142 rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia il suo trasferimento è annullata. La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle del ricorrente. La Repubblica di Lituania, interveniente a sostegno della domanda del ricorrente, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto lesivo – Decisione esplicita di rigetto del reclamo – Decisione adottata previo riesame di una decisione precedente – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Oggetto – Obbligo dell’amministrazione di indicare i requisiti richiesti per occupare un posto – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 29)

3.      Funzionari – Assunzione – Criteri – Interesse del servizio – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 29)

4.      Funzionari – Assunzione – Procedure – Scelta – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)

5.      Funzionari – Assunzione – Obbligo dell’amministrazione di coprire un posto dichiarato vacante – Insussistenza – Eccezione

6.      Funzionari – Ricorso – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato nel corso del procedimento – Inammissibilità – Eccezione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’atto o l’omissione di cui l’autore del reclamo si duole e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Infatti, la qualità di atto che reca pregiudizio non può essere riconosciuta ad un atto meramente confermativo, come nel caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto lesivo precedente e che non si è quindi sostituito a quest’ultimo.

Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto del reclamo può non avere, tenuto conto del suo contenuto, carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della posizione del ricorrente sulla scorta di elementi, di fatto o di diritto, nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In questi casi il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice dell’Unione, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o addirittura lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo.

(v. punti 35 e 36)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 2 marzo 2004, causa T‑14/03, Di Marzio/Commissione (punto 54)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, causa F‑86/08, Voslamber/Commissione (punti 29 e 30 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Il principio di certezza del diritto, richiedendo che l’amministrazione metta in grado gli interessati di conoscere, con esattezza, la portata degli obblighi loro incombenti o dei diritti di cui dispongono, impone che una norma che determina diritti e obblighi per i membri del suo personale sia oggetto di una pubblicità adeguata secondo le modalità e le forme che spetta all’amministrazione determinare. Una siffatta pubblicità è richiesta quando si tratta di una norma interna secondo la quale gli amministratori che svolgono le funzioni di giurista linguista devono soddisfare il requisito di aver maturato quattro anni di anzianità dalla loro prima assunzione per poter essere assegnati ad altre funzioni.

In particolare, relativamente alle norme riguardanti l’assunzione dei funzionari, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a precisare nell’avviso di posto vacante quanto più esattamente possibile i requisiti richiesti per occupare un posto, al fine di mettere gli interessati in grado di valutare l’opportunità di candidarsi. Certo, la detta autorità non può essere tenuta a ricordare i requisiti espressamente previsti dallo Statuto, poiché si presume che i candidati ne siano a conoscenza, ma un avviso di posto vacante sarebbe privato del suo oggetto, che è quello di informare i candidati sui requisiti da soddisfare per occupare un posto, se l’amministrazione potesse scartare un candidato per un motivo non espressamente figurante nel detto avviso o nello Statuto, o che non sia stato oggetto di pubblicazione. Non sarebbero rispettati le disposizioni dello Statuto e, in particolare, il principio di obiettività, se l’amministrazione facesse valere taluni requisiti, a suo parere richiesti per occupare il posto di cui trattasi, dopo la pubblicazione dell’avviso, visti i candidati che si sono presentati.

(v. punti 73‑75 e 90)

Riferimento:

Corte: 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio (punto 40); 21 giugno 2007, causa C‑158/06, ROM-projecten (punto 25); 11 dicembre 2007, causa C‑161/06, Skoma-Lux (punto 28), e 10 marzo 2009, causa C‑345/06, Heinrich (punto 44)

Tribunale di primo grado: 2 ottobre 1996, causa T‑356/94, Vecchi/Commissione , (punto 50)

Tribunale della funzione pubblica: 30 novembre 2009, causa F‑80/08, Wenig/Commissione (punto 90)

3.      Anche se, trattandosi in particolare di valutare l’interesse del servizio, l’amministrazione dispone di un ampio potere, nondimeno quest’ultima, per adottare una decisione individuale, è tenuta a procedere ad una valutazione concreta delle circostanze del caso di specie. Pertanto, in materia di assunzione, l’amministrazione non può limitarsi ad invocare l’interesse del servizio, o addirittura l’equità, per adottare una decisione senza spiegare perché le specificità del posto da coprire ne giustificassero l’adozione.

La Commissione non rispetta quest’obbligo quando, per giustificare l’adozione di una decisione di escludere un giurista linguista di un’altra istituzione dalla selezione prevista da un avviso interistituzionale di posto vacante, fa valere che essa deve favorire la mobilità interna dei suoi funzionari, che è necessario tener conto delle specificità dei concorsi indetti per l’assunzione dei giuristi linguisti e che questi ultimi beneficiano di un inquadramento più vantaggioso nel grado, senza spiegare perché l’interesse del servizio imponga che il posto controverso non possa essere coperto da un giurista linguista assunto da meno di quattro anni – anzianità richiesta, ma non sistematicamente, sulla base di una norma interna –, anziché semplicemente di tre anni come previsto dall’accordo interistituzionale del 2005.

(v. punti 77 e 78)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1988, cause riunite 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 e 285/86, Stahlwerke Peine-Salzgitter e Hoogovens Groep/Commissione (punto 27)

Tribunale di primo grado: 13 ottobre 1995, causa T‑17/95, Alexopoulou/Commissione (punto 21)

4.      In forza dell’art. 29, n. 1, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina, quando intende coprire un posto, deve esaminare, in ordine di preferenza, in primo luogo, le possibilità di promozione e di trasferimento in seno all’istituzione in cui il posto si è reso vacante, in secondo luogo, le possibilità di indire concorsi interni a tale istituzione e, in terzo luogo, le domande di trasferimento di funzionari di altre istituzioni, prima di avviare la procedura di concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami.

Vero è che la detta autorità non è tenuta in maniera assoluta a procedere prioritariamente ad una promozione o ad un trasferimento, anche in presenza di valide candidature di funzionari che soddisfano tutti i requisiti e le condizioni richiesti dall’avviso di posto vacante. Tuttavia, prima di ampliare la sua scelta indicendo un concorso interno o esaminando le possibilità di trasferimento interistituzionale, essa è tenuta ad esaminare se le possibilità esistenti possano portare alla nomina di una persona dotata delle più alte qualità di competenza, rendimento e ntegrità.

(v. punti 81 e 82)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1974, causa 176/73, Van Belle/Consiglio (punti 5 e 6), e 18 marzo 1999, causa C‑304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento (punto 29)

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (punto 98)

5.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a dar seguito ad una procedura di assunzione, essa può farlo solo per motivi obiettivi e sufficienti, per controbilanciare l’aspettativa della persona interessata ad essere nominata nel posto per il quale ha presentato la sua candidatura, aspettativa che varia a seconda della fase della procedura di selezione a cui la detta persona è pervenuta. Tali motivi devono essere impossibili da individuare prima della redazione dell’avviso di posto vacante per una amministrazione normalmente diligente.

(v. punto 90)

Riferimento:

Corte: 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, Kohler/Corte dei conti (punto 22)

Tribunale di primo grado: 18 marzo 1997, causa T‑35/96, Rasmussen/Commissione (punto 60); 17 febbraio 1998, causa T‑56/96, Maccaferri/Commissione (punto 33), e 27 novembre 2003, cause riunite T‑331/00 e T‑115/01, Bories e a./Commissione (punto 173)

6.      L’amministrazione non può sostituire o aggiungere un punto della motivazione ad una decisione nel corso del procedimento, a meno che non risulti che essa è in situazione di competenza vincolata, di modo che l’eventuale annullamento della decisione controversa possa solo aver l’effetto di obbligare l’amministrazione a emanare una nuova decisione, identica quanto al merito alla decisione annullata.

(v. punto 93)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 dicembre 2010, causa F‑67/09, Angulo Sánchez/Consiglio (punto 71)