Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 19 novembre 2019 – Super Bock Bebidas S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-837/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Super Bock Bebidas S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva 1 del Consiglio, del 17 maggio 1977 (nella parte in cui prevedeva che gli Stati membri «possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva») consentisse che un nuovo Stato membro, alla data della sua adesione, introducesse nella propria legislazione interna esclusioni del diritto alla detrazione dell’IVA.

Se l’articolo 17, paragrafo 6, secondo comma, della sesta direttiva abbia portata identica all’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE 2 del Consiglio, del 28 novembre 2006 (nella parte in cui prevede che gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 1° gennaio 1979 possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale alla data della loro adesione), per ciò che concerne la data rilevante per determinare quali siano «le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale» che possono essere mantenute.

Se, partendo dal presupposto che, secondo quanto previsto dalla sesta direttiva, il Portogallo poteva mantenere tutte le esclusioni previste dalla propria legislazione nazionale al 1° gennaio 1989, data di entrata in vigore della sesta direttiva in tale paese, detta possibilità sia stata modificata dalla direttiva 2006/112/CE, in quanto essa indica come data rilevante la data dell’adesione (1° gennaio 1986).

Se l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, non osti a che, alla data di adesione del Portogallo alle Comunità europee, entrino in vigore di disposizioni [come quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA, codice dell’imposta sul valore aggiunto)] che prevedono l’esclusione del diritto alla detrazione dell’imposta relativa a determinate spese (ivi comprese quelle di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi), qualora tali disposizioni siano state pubblicate e inizialmente destinate a entrare in vigore prima dell’adesione, ma la loro entrata in vigore sia stata posticipata alla data di adesione.

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione interna di uno Stato membro che preveda norme di esclusione del diritto a detrazione (come quelle di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del CIVA relative alle spese di alloggio, ristorazione, bevande, locazione di autoveicoli, carburante e pedaggi) che si applicano anche quando si provi che i beni e i servizi acquistati sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.

6)    Se l’articolo 176 della direttiva 2006/112 e il principio di proporzionalità ostino all’applicabilità di esclusioni del diritto a detrazione non previste da tale direttiva, ma che possono essere mantenute dagli Stati membri conformemente al secondo comma di detta disposizione, qualora si provi che le rispettive spese hanno natura strettamente professionale e i beni e i servizi sono stati utilizzati ai fini di operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta.

____________

1 Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1 – EE 09, F 1, pag. 54).

2 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).